Sentenza n. 1759/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del bando, pubblicato in data 8 ottobre 2024, con cui la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità - del bando, pubblicato in data 8 ottobre 2024, con cui la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 del relativo bando, nella parte in cui non individua, tra i titoli di partecipazione nel ruolo di Specialista di settore scientifico tecnologico (competenze tecniche) (Codice A.3.2), la laurea nelle classi LM-6 e LM-9 e, nel ruolo di Specialista ecologico ambientale per le Regioni, le Città metropolitane e gli Enti locali (Codice B.1), la laurea nelle classi LM-6, LM-8 e LM-9 e le lauree triennali in scienze biologiche, classe L-2 e L-13, nonché nella parte in cui, per i suddetti profili che richiedono lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo, non richiede l’iscrizione dei candidati nell’albo dei biologi di riferimento; - se e in quanto occorra, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud - Ufficio IV - Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per la coesione - Servizio XIII - Servizio Autorità di Gestione dei Programmi di rafforzamento della capacità amministrativa, prot. DPCOE-0023245-P-04/12/2024; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso pubblico RIPAM per il reclutamento di 2.200 funzionari, nella parte relativa ai titoli di studio e all'iscrizione all'albo dei biologi per specifici profili professionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Federazione nazionale degli ordini dei biologi ha impugnato il bando pubblicato l'8 ottobre 2024, contestando l'omessa inclusione, tra i titoli di partecipazione per il profilo di Specialista di settore scientifico tecnologico, delle lauree magistrali LM-6 e LM-9 e, per il profilo di Specialista ecologico ambientale, delle lauree magistrali LM-6, LM-8 e LM-9 e delle lauree triennali nelle classi L-2 e L-13. È stata inoltre contestata la mancata previsione dell'iscrizione all'albo dei biologi per i profili comportanti attività riconducibili alla professione di biologo. In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto insussistente la legittimazione della Federazione a tutelare l'interesse partecipativo di aspiranti non necessariamente iscritti all'albo e aveva escluso l'applicabilità diretta dell'art. 5, comma 2, d.lgs.C.P.S. n. 233/1946 alle mansioni oggetto del rapporto di lavoro pubblico. Il Consiglio di Stato aveva confermato la valutazione cautelare. Alla camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata impugnazione della graduatoria finale rende inoppugnabile l'atto conclusivo della procedura concorsuale; pertanto, anche l'eventuale annullamento del bando non procurerebbe alla ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Il giudice non ha quindi deciso nel merito le censure relative ai titoli di studio ammessi e all'obbligo di iscrizione all'albo dei biologi. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione secondo il rito previsto dalla disposizione, con avviso alle parti della possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale.
art. 5, comma 2, d.lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo
La questione dell'applicabilità della disposizione alle mansioni oggetto del rapporto di lavoro pubblico è stata esaminata solo in sede cautelare e non è stata definita nel merito nella sentenza.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto contro il solo bando quando l'eventuale annullamento del bando non potrebbe più procurare al ricorrente un vantaggio concreto e attuale, essendo divenuto inoppugnabile l'atto conclusivo della procedura.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per mancata impugnazione dell'atto conclusivo della procedura, le censure di merito rivolte contro il bando non devono essere esaminate.
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