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Ordinanza

Ordinanza n. 2323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01161/2026, resa tra le parti, che ha respinto la domanda cautelare per la sospensione degli effetti del provvedimento di diniego prot. n. 4368 del 26.3.2026, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Succivo ha disposto il rigetto dell’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla Società Ecopen S.r.l. con prot. n. 15252 del 29 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202604090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione VI, che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego comunale alla Procedura Abilitativa Semplificata presentata per un impianto fotovoltaico. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’appello contestava la valutazione del TAR circa l’insussistenza, allo stato degli atti, dei presupposti per ottenere la deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Il presupposto controverso era l’effettiva costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 190/2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR resistesse alle censure dedotte. In particolare, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che permanevano i dubbi già evidenziati dal TAR sull’effettiva costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, ritenuta necessaria per beneficiare della deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Le ulteriori argomentazioni dell’appello potranno essere esaminate nel giudizio di merito dinanzi al TAR. La società appellante è stata condannata a rifondere al Comune di Succivo le spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni statali, costituitesi con comparsa meramente formale.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; il Consiglio di Stato ha deciso l’impugnazione in sede cautelare.

  • art. 11-bis, comma 2, secondo capoverso, d.lgs. n. 190/2024

    È richiamato quale fondamento della Comunità Energetica Rinnovabile la cui effettiva costituzione è ritenuta necessaria per ottenere la deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice valuta in via sommaria la tenuta dell’ordinanza cautelare del TAR e può confermarne il rigetto quando permangano dubbi non superati sui presupposti sostanziali necessari per l’esercizio dell’attività autorizzata.
  • La deroga al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola presuppone, secondo il quadro normativo richiamato nella decisione, l’effettiva costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile; la mera allegazione della relativa costituzione non è sufficiente se permangono dubbi sulla sua effettiva esistenza.
  • Le questioni e le argomentazioni non definibili nella cognizione sommaria cautelare possono essere approfondite nel giudizio di merito, senza che il loro rinvio comporti l’accoglimento della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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