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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35513/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

DEUSCIT ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato il suo incidente di esecuzione volto a ottenere l'inserimento, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 22/04/2021, della sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano del 29/03/2001 (irrevocabile 15/05/2001). Il ricorrente sosteneva che quella pena dovesse essere integrata nel cumulo anche se già espiata, per consentire la maturazione dei requisiti temporali per benefici penitenziari; inoltre rilevava una presunta continuità con altra sentenza del 31/05/2002 già compresa nel cumulo, argomentando che si trattava di pena unica.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione e del pubblico ministero che avevano escluso l'inserimento della sentenza del 29/03/2001 nel provvedimento di cumulo in quanto quella pena era stata interamente espiata (anche tramite indulto il 21/05/2007) in data anteriore alla commissione del successivo reato (03/02/2010) che ha dato luogo al nuovo periodo di detenzione. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, pur dovendosi indicare nel provvedimento ex art. 663 c.p.p. le pene non ancora espìate e talune già espìate se incidono sul criterio moderatore ex art. 78 c.p., nel caso di periodi di detenzione distinti si devono formare cumuli parziali e applicare il criterio moderatore separatamente per ciascun cumulo parziale (scissione del cumulo). Ha inoltre precisato che la qualificazione quale reato continuato o la unificazione ex art. 81 c.p. non sopprimono la necessità di considerare le date di consumazione per la fungibilità e per la formazione dei cumuli. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti: deve essere indicato non solo quanto non ancora espiato ma anche, ove rilevante per il criterio moderatore ex art. 78 o per il cumulo materiale, quanto già espìato

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore della pena da applicare nella determinazione della pena complessiva; la sua applicazione può richiedere l'inclusione di pene già espìate se incidono sul calcolo, ma il principio va applicato per cumuli parziali quando vi sono periodi distinti di detenzione

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Impedisce una cumulabilità globale che imputerebbe periodi di carcerazione anteriori a pene per reati commessi successivamente; supporta la formazione di cumuli parziali e la detrazione dei periodi già scontati

  • art. 81, cpv., cod. pen.

    La continuazione o unificazione dei reati crea una unità giuridica fittizia ma non elimina la necessità di considerare le date di consumazione degli episodi per la fungibilità e la scissione del cumulo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto

Massime di principio

  • Se una pena è stata completamente espìata prima della commissione di un nuovo reato, di regola non va reinserita nel cumulo riferito al periodo di detenzione successivo, salvo che la pena espìata incida sul criterio moderatore ex art. 78 o sul cumulo materiale in modo rilevante
  • Quando esistono periodi distinti di detenzione o reati commessi in tempi diversi, si devono formare cumuli parziali cronologicamente e applicare il criterio moderatore separatamente a ciascun cumulo parziale (principio della scissione del cumulo)
  • La qualificazione dei reati come continuati o la loro unificazione ex art. 81 c.p. non consente di ignorare le date di consumazione degli episodi ai fini della fungibilità e dell'imputazione dei periodi di detenzione
  • In sede di incidente di esecuzione chi propone l'inserimento di pene già espìate deve documentare chiaramente le conseguenze che tale inserimento avrebbe sul calcolo complessivo e sui requisiti per benefici (date di consumazione, periodi di detenzione, eventuale indulto), poiché l'esito dipende dalla rilevanza temporale rispetto ai nuovi fatti
  • Il giudice dell'esecuzione deve attenersi ai consolidati principi giurisprudenziali sul cumulo e sulla detrazione dei periodi già scontati; un diverso inquadramento richiede una motivazione solida che dimostri l'effettiva incidenza della pena espìata sul calcolo delle pene da eseguire

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