Sentenza del 05/10/2016 n. 19869 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La contribuente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP fondato sulle movimentazioni bancarie e sulla presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha rilevato che i tre motivi di ricorso non indicavano la specifica ipotesi dell'art. 360, comma 1, c.p.c.; inoltre, pur essendo applicabile ratione temporis l'art. 366-bis c.p.c., non contenevano né il quesito di diritto né il momento di sintesi. Il secondo e il terzo motivo pretendevano altresì un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1
Le movimentazioni dei conti bancari possono fondare una presunzione legale ai fini dell'accertamento tributario, salvo che il contribuente dimostri la loro riferibilità a ricavi già contabilizzati o a flussi finanziari privi di rilevanza fiscale.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono essere ricondotti con precisione a una delle specifiche ipotesi di impugnazione previste dalla norma; la mancata indicazione rende le censure prive di specificità.
Art. 366-bis c.p.c.
Quando applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi di ricorso si concludessero con un quesito di diritto o, per le censure motivazionali, con un momento di sintesi. La loro omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare espressamente la specifica violazione prevista dall'art. 360 c.p.c.; motivi generici o non correttamente qualificati possono essere dichiarati inammissibili.
- Quando trova applicazione una disciplina processuale che richiede quesiti di diritto o sintesi delle censure, tali elementi devono essere formulati espressamente e in modo autonomo.
- La Corte di cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non è possibile chiederle una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice d'appello.
- In materia di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire una prova specifica della natura non imponibile delle movimentazioni o della loro già avvenuta contabilizzazione; in mancanza, opera la presunzione legale prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte resistente.
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