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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19639/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovute a seguito di verbali di violazione del codice della strada. Il Tribunale adito in primo grado ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Bolzano; riassunto il giudizio, quel tribunale ha sollevato regolamento di competenza, sostenendo che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada appartiene alla competenza per materia del giudice di pace, indipendentemente dal valore. Il ricorso mira dunque a stabilire quale sia il giudice competente a conoscere dell'opposizione alla cartella, in particolare quando la doglianza investe la validità del titolo esecutivo per asserito mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza ratione materiae del Giudice di pace di Palermo, quale giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, rilevando che, quando l'opposizione alla cartella di pagamento per sanzioni del codice della strada si fonda sull'illegittimità della cartella per vizi relativi alla formazione/definitività del verbale presupposto, la controversia attiene alla validità del titolo esecutivo e rientra nella competenza del giudice di pace già competente sulle controversie inerenti alla formazione del titolo. Ha quindi disposto la riassunzione davanti a tale giudice entro tre mesi dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza. Non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    l'opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, con competenza per materia indipendente dal valore

  • art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992

    l'opposizione al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada è il rimedio cui si collega la competenza del giudice di pace

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione era stata qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha ricondotto la questione alla competenza del giudice di pace in relazione al titolo esecutivo presupposto

  • artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011

    sono richiamati per affermare che le controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi derivanti da violazioni del codice della strada spettano al giudice di pace

  • art. 7 del Codice della strada

    richiamato come disciplina di riferimento della competenza del giudice di pace nelle opposizioni relative alle violazioni stradali

  • Cass. civ., sez. VI, 17/12/2021, n. 40561

    precedente conforme sulla competenza del giudice di pace quando l'opposizione alla cartella attenga alla validità del titolo esecutivo

  • Cass. Sez. U., n. 1202/2018

    richiamata per escludere la regolazione delle spese nel regolamento di competenza

  • Cass. n. 7596/2011

    richiamata per escludere la regolazione delle spese nel regolamento di competenza

  • Cass. n. 17811/2012

    richiamata per escludere la regolazione delle spese nel regolamento di competenza

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione al verbale di accertamento spetta al giudice di pace del luogo della violazione, quale competenza per materia inderogabile dal valore della causa.
  • Quando l'opposizione alla cartella esattoriale deduce vizi che incidono sulla validità o sulla formazione del titolo esecutivo presupposto relativo a sanzioni stradali, la controversia va attratta nella competenza del giudice di pace, già competente sulla fase genetica del titolo.
  • La qualificazione formale dell'azione come opposizione all'esecuzione non è निर्णisiva ove il contenuto sostanziale della domanda investa questioni proprie della formazione del titolo sanzionatorio.
  • Nel regolamento di competenza relativo a tali controversie non si provvede sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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