Cassazione Penale, Ordinanza n. 24224/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi lasciato ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per un episodio di sottrazione di merce in esercizio commerciale, contestato come tentativo di furto aggravato e furto consumato aggravato. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di specificità perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto. Nel provvedimento vengono richiamati i principi già affermati in tema di aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, in particolare con riferimento a merce dotata di placca antitaccheggio e alla presenza di videosorveglianza non idonea a impedire immediatamente la sottrazione.
Norme richiamate
artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Norme poste a base della condanna confermata in appello per tentato furto e furto aggravato; la decisione non rivede il merito della qualificazione giuridica, ma si arresta sulla inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ricorre quando il bene sia sottratto in condizioni tali da non essere sottratto a una sorveglianza effettiva e immediata; non è esclusa dalla sola presenza di dispositivi antitaccheggio o di videosorveglianza non impeditiva.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di furto, la presenza di una placca antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede se il dispositivo consente solo la rilevazione acustica della merce occultata e non una sorveglianza idonea a impedire la sottrazione.
- La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla mera videosorveglianza, quando questa serva solo all'individuazione successiva degli autori e non garantisca l'interruzione immediata dell'azione criminosa.
- Per escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., è necessaria una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione del bene.
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