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Sentenza

Sentenza n. 525/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le risorse Umane, Prot. n.-OMISSIS-, notificato il 03.05.2024, con il quale è stata inflitta al ricorrente - già -OMISSIS-. - la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, a decorrere dal 19.05.2023.

Giustizia amministrativa202401032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante il licenziamento senza preavviso, con decorrenza dal 19 maggio 2023, all'esito della riattivazione del procedimento disciplinare dopo la definitività della condanna penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, era stato sottoposto nel 2016 a sospensione obbligatoria dal servizio e a procedimento disciplinare, poi sospeso in attesa della definizione del processo penale. Dopo la revoca della misura cautelare era stato riammesso in servizio e successivamente trasferito, a domanda, nel ruolo tecnico-amministrativo per sopravvenuta inidoneità al servizio operativo. Il giudizio penale si concludeva con una condanna in appello per delitti non colposi, divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione. L'Amministrazione acquisiva l'ordinanza della Corte di cassazione, completa di motivazione, il 17 ottobre 2023 e riattivava il procedimento disciplinare il 24 gennaio 2024; dopo la difesa orale dell'interessato, irrogava il licenziamento senza preavviso. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 13 del CCNL del 26 maggio 2004, sostenendo che il termine di 180 giorni per la riattivazione dovesse decorrere già dal 19 maggio 2023, data di inizio della detenzione, o comunque da una precedente conoscenza dell'esito penale da parte dell'Amministrazione, con conseguente decadenza dal potere disciplinare; deduceva inoltre la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con il secondo motivo contestava la violazione dell'art. 12 del CCNL, il difetto e l'apparenza della motivazione, la mancata autonoma valutazione disciplinare e la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati l'intenzionalità, l'assenza di disservizio, le circostanze attenuanti e aggravanti e il disturbo di personalità diagnosticato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 3, del CCNL del 25 maggio 2004, secondo cui il procedimento disciplinare sospeso deve essere riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro 120 giorni dalla riattivazione. Il termine decorreva dal 17 ottobre 2023, data in cui l'Amministrazione aveva acquisito l'ordinanza della Corte di cassazione completa di motivazione e attestante l'irrevocabilità della condanna; la riattivazione del 24 gennaio 2024 era quindi avvenuta dopo 99 giorni e la conclusione del procedimento entro 86 giorni, entrambi i termini rispettati. Non è sufficiente una generica conoscenza dell'esito del processo o dell'assenza del dipendente: il termine decorre dalla conoscenza della pronuncia penale irrevocabile, completa degli elementi fattuali necessari alla valutazione disciplinare. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il dipendente non aveva comunicato l'esito del ricorso per cassazione e si era reso irreperibile dal lavoro senza informare l'Amministrazione; il dovere di monitoraggio dell'Amministrazione non implica l'obbligo di compulsare continuamente le cancellerie giudiziarie, mentre il dipendente può notificare la sentenza conclusiva. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto congrua e logica la motivazione del licenziamento. Gli indici previsti dall'art. 12, comma 1, lett. a), del CCNL sono esemplificativi e non tassativi, sicché l'Amministrazione può fondare la valutazione su uno o più di essi o su ulteriori elementi. La gravità dei delitti dolosi non colposi, la loro intenzionalità, la professionalità della condotta, la quantità rilevante del materiale criminoso e il pregiudizio all'immagine del Corpo erano idonei a recidere il vincolo fiduciario. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione sulla proporzionalità della sanzione, salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza, non ravvisate nel caso concreto. Il disturbo di personalità, diagnosticato successivamente ai fatti, non incideva sull'intenzionalità già accertata in sede penale; l'affidamento in prova, sopravvenuto alla conclusione del procedimento disciplinare, non poteva essere valutato. L'assenza di disservizio non escludeva la lesione dell'immagine dell'Amministrazione e del rapporto fiduciario. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13 CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004

    Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

    Il termine di riattivazione decorre dalla conoscenza da parte dell'Amministrazione della sentenza penale irrevocabile, completa di motivazione, non dalla generica conoscenza dell'esito del processo o dell'assenza del dipendente.

  • art. 12 CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004

    Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione, al grado di disservizio o pericolo, alle circostanze aggravanti o attenuanti, alla posizione lavorativa, ai precedenti disciplinari e al comportamento verso gli utenti.

    Gli indici di valutazione della gravità della condotta sono esemplificativi e non tassativi; l'Amministrazione può valorizzare anche ulteriori elementi rilevanti e il giudice può censurare la scelta solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.

  • art. 5, comma 4, l. 97/2001

    Il termine per l'instaurazione o la riattivazione del procedimento disciplinare collegato a un processo penale decorre dalla trasmissione all'Amministrazione del testo integrale della sentenza irrevocabile, completa di motivazione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra cittadini e Amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede; il comportamento non collaborativo dell'interessato rileva nel computo del termine di riattivazione del procedimento disciplinare.

  • art. 653 c.p.p.

    È richiamato con riguardo agli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare.

  • art. 26 l. 53/1989

    Per gli appartenenti alle forze dell'ordine richiede il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

  • art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. 160/2006

    È richiamato quale previsione dell'incensurabilità della condotta rilevante ai fini delle qualità morali e di condotta.

  • art. 5, commi 1, lett. f), e 2, d.lgs. 217/2005

    Al concorso non sono ammessi coloro che [...] abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo.

    I requisiti morali e di condotta richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco devono permanere per tutta la durata del rapporto; la loro sopravvenuta carenza può compromettere il presupposto fiduciario del rapporto di impiego.

  • art. 54 Cost.

    I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

    Il dovere di disciplina e onore rafforza, per gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, l'esigenza di affidabilità e integrità morale.

  • art. 12, comma 6, lett. b), CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004

    È richiamato quale base contrattuale del licenziamento senza preavviso.

  • art. 6 CEDU

    La violazione dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta sussistente.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La violazione dedotta dal ricorrente non è stata ritenuta sussistente.

Massime di principio

  • Quando un procedimento disciplinare sospeso per la pendenza del processo penale deve essere riattivato entro un termine decorrente dalla conoscenza della sentenza definitiva, il dies a quo coincide con l'acquisizione da parte dell'Amministrazione della pronuncia penale irrevocabile completa di motivazione, non con una generica conoscenza dell'esito del processo, dell'esecuzione della pena o dell'assenza del dipendente.
  • Il dovere dell'Amministrazione di monitorare i procedimenti penali connessi a procedimenti disciplinari non si traduce nell'obbligo di interrogare continuamente le cancellerie giudiziarie; il dipendente, che conosce gli esiti del processo che lo riguarda, può contribuire alla certezza e speditezza del procedimento comunicando o notificando la pronuncia definitiva.
  • Nel rapporto di pubblico impiego, il comportamento non collaborativo del dipendente non può determinare l'imputazione all'Amministrazione del periodo necessario per accertare le ragioni dell'assenza e acquisire la conoscenza effettiva della sentenza penale irrevocabile, alla luce dei doveri di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.
  • Gli indici contrattuali di valutazione della gravità della condotta disciplinare, quando la clausola collettiva utilizza l'espressione "anche", hanno carattere esemplificativo e non tassativo; l'Amministrazione può valorizzare ulteriori elementi purché la motivazione renda comprensibile la scelta sanzionatoria.
  • La valutazione della proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o abnorme sproporzione tra condotta e sanzione.
  • Per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i requisiti morali e di condotta richiesti per l'accesso, compresa l'assenza di condanne irrevocabili per delitti non colposi, devono permanere durante l'intero rapporto di impiego; la loro sopravvenuta carenza può recidere il vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento senza preavviso.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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