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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18259/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e aveva rideterminato la pena. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché presentato personalmente dall'imputato, dunque in violazione dell'obbligo di proposizione mediante difensore abilitato al patrocinio in cassazione. La Corte ha rilevato che, per effetto della disciplina dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto e proposto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la proposizione personale integra causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto con rappresentanza tecnica da un difensore abilitato; è inammissibile l'impugnazione presentata personalmente dall'imputato.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato la disciplina dell'art. 613 c.p.p. rafforzando l'obbligo di assistenza tecnica nel giudizio di cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La violazione della forma soggettiva di proposizione del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere proposta da un difensore munito dell'abilitazione richiesta dalla legge; la proposizione personale dell'imputato è improcedibile sul piano funzionale e comporta inammissibilità.
  • La ratio della disciplina è assicurare un elevato livello di professionalità nella redazione del ricorso per cassazione, rimedio tecnicamente connotato e soggetto a specifici oneri formali.
  • La sottoscrizione o la presentazione personale del ricorso da parte dell'imputato non è idonea a superare il precetto dell'art. 613 c.p.p., neppure se l'atto sia stato predisposto materialmente da un difensore non abilitato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo specifiche eccezioni non emergenti nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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