Cassazione Penale, Sentenza n. 33012/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato il parziale esito negativo dell'affidamento in prova (periodo 14/01/2019-15/01/2021). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 47 ord. pen. e degli artt. 606 co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe basato la valutazione negativa esclusivamente sulla presentazione di una querela (poi rimessa) e sull'affermazione di un tentativo di investimento, senza esaminare compiutamente le circostanze dell'episodio, la condotta successiva dell'affidato, la relazione del servizio sociale e le informative di polizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse viziata da lacune motivazionali: il Tribunale di Sorveglianza aveva fondato l'esito parzialmente negativo unicamente sulla denuncia/querela e aveva travisato il contenuto degli atti (nel procedimento originario risultavano minacce reiterate e non il tentativo di investimento indicato nell'ordinanza). Inoltre mancava l'esame globale dell'intero periodo di prova e la valutazione della condotta successiva (relazione del servizio sociale, informative di PS). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
esito positivo della prova
L'affidamento in prova estingue la pena solo in caso di "esito positivo della prova", inteso come integrale emenda del condannato: non basta il mero decorso del periodo, occorrono elementi positivi che dimostrino il recupero sociale.
art. 47-ter comma 1-bis O.P.
Norma richiamata nel provvedimento di conversione della pena residua in detenzione domiciliare; citata dal Tribunale nella quantificazione del tempo computato come pena espiata e di quello da scontare.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Viziante l'applicazione della legge penale per inosservanza o disapplicazione di principi rilevanti; impugnazione fondata sulla errata valutazione dell'esito della prova e sulla disapplicazione dei criteri di valutazione del soggetto.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riguarda la mancanza o manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto che nel provvedimento mancassero adeguate spiegazioni e verifiche documentali sul fatto e sulla condotta successiva.
art. 678 comma 1-bis e art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Norme procedurali relative all'opposizione e alla competenza del Tribunale di Sorveglianza: richiamate come rito con cui era stata proposta l'opposizione avverso la dichiarazione di esito negativo.
art. 612 cod. pen.
Articolo richiamato nel provvedimento come rubricazione del fatto; la Corte ha però rilevato che dagli atti risultava invece contestata la sola ipotesi di minacce e non il tentativo di investimento come riportato dal Tribunale.
art. 27 comma terzo Cost.
Richiamato quale fondamento della funzione rieducativa della pena: l'estinzione per affidamento richiede il raggiungimento dell'elemento rieducativo, non solo il decorso del tempo.
Massime di principio
- L'esito positivo dell'affidamento in prova richiede prova di "integrale emenda"; il semplice decorso del periodo senza valutazione positiva non estingue automaticamente la pena.
- La valutazione negativa dell'esito della prova postula un esame globale dell'intero periodo di affidamento: va considerata la condotta durante tutto il regime, la relazione finale del servizio sociale e le informative di polizia.
- La presentazione di una denuncia/querela, da sola, non è di per sé sufficiente a giustificare la dichiarazione di esito negativo o la revoca del beneficio, salvo che l'episodio sia dimostrato e gravemente compromettente la prosecuzione della prova.
- È necessario che il Tribunale riferisca con precisione i fatti e le fonti documentali: discrepanze tra quanto affermato nell'ordinanza e gli atti processuali (es. contenuto della querela) possono determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
- Nel distinguere tra revoca e valutazione negativa finale, la revoca richiede un fatto grave in costanza di misura che renda impossibile proseguire la prova; la valutazione negativa finale richiede una valutazione complessiva al termine del periodo.
- Per difendersi efficacemente in simili casi è importante allegare e far comparire documentazione che attesti la condotta successiva (rapporti del servizio sociale, certificazioni di buona condotta, informative di polizia) e segnalare eventuali incongruenze tra atto giudiziario e documenti.
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