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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33012/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato il parziale esito negativo dell'affidamento in prova (periodo 14/01/2019-15/01/2021). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 47 ord. pen. e degli artt. 606 co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per errata applicazione della legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe basato la valutazione negativa esclusivamente sulla presentazione di una querela (poi rimessa) e sull'affermazione di un tentativo di investimento, senza esaminare compiutamente le circostanze dell'episodio, la condotta successiva dell'affidato, la relazione del servizio sociale e le informative di polizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse viziata da lacune motivazionali: il Tribunale di Sorveglianza aveva fondato l'esito parzialmente negativo unicamente sulla denuncia/querela e aveva travisato il contenuto degli atti (nel procedimento originario risultavano minacce reiterate e non il tentativo di investimento indicato nell'ordinanza). Inoltre mancava l'esame globale dell'intero periodo di prova e la valutazione della condotta successiva (relazione del servizio sociale, informative di PS). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    esito positivo della prova

    L'affidamento in prova estingue la pena solo in caso di "esito positivo della prova", inteso come integrale emenda del condannato: non basta il mero decorso del periodo, occorrono elementi positivi che dimostrino il recupero sociale.

  • art. 47-ter comma 1-bis O.P.

    Norma richiamata nel provvedimento di conversione della pena residua in detenzione domiciliare; citata dal Tribunale nella quantificazione del tempo computato come pena espiata e di quello da scontare.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Viziante l'applicazione della legge penale per inosservanza o disapplicazione di principi rilevanti; impugnazione fondata sulla errata valutazione dell'esito della prova e sulla disapplicazione dei criteri di valutazione del soggetto.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Riguarda la mancanza o manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto che nel provvedimento mancassero adeguate spiegazioni e verifiche documentali sul fatto e sulla condotta successiva.

  • art. 678 comma 1-bis e art. 667 comma 4 cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative all'opposizione e alla competenza del Tribunale di Sorveglianza: richiamate come rito con cui era stata proposta l'opposizione avverso la dichiarazione di esito negativo.

  • art. 612 cod. pen.

    Articolo richiamato nel provvedimento come rubricazione del fatto; la Corte ha però rilevato che dagli atti risultava invece contestata la sola ipotesi di minacce e non il tentativo di investimento come riportato dal Tribunale.

  • art. 27 comma terzo Cost.

    Richiamato quale fondamento della funzione rieducativa della pena: l'estinzione per affidamento richiede il raggiungimento dell'elemento rieducativo, non solo il decorso del tempo.

Massime di principio

  • L'esito positivo dell'affidamento in prova richiede prova di "integrale emenda"; il semplice decorso del periodo senza valutazione positiva non estingue automaticamente la pena.
  • La valutazione negativa dell'esito della prova postula un esame globale dell'intero periodo di affidamento: va considerata la condotta durante tutto il regime, la relazione finale del servizio sociale e le informative di polizia.
  • La presentazione di una denuncia/querela, da sola, non è di per sé sufficiente a giustificare la dichiarazione di esito negativo o la revoca del beneficio, salvo che l'episodio sia dimostrato e gravemente compromettente la prosecuzione della prova.
  • È necessario che il Tribunale riferisca con precisione i fatti e le fonti documentali: discrepanze tra quanto affermato nell'ordinanza e gli atti processuali (es. contenuto della querela) possono determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
  • Nel distinguere tra revoca e valutazione negativa finale, la revoca richiede un fatto grave in costanza di misura che renda impossibile proseguire la prova; la valutazione negativa finale richiede una valutazione complessiva al termine del periodo.
  • Per difendersi efficacemente in simili casi è importante allegare e far comparire documentazione che attesti la condotta successiva (rapporti del servizio sociale, certificazioni di buona condotta, informative di polizia) e segnalare eventuali incongruenze tra atto giudiziario e documenti.

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