Sentenza n. 229/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 220/2023 in data 9 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto di ciascuna alla carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nella motivazione e per l’importo di 500 euro annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inerzia del Ministero nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, chiedendo l’adempimento dell’obbligo e la fissazione di una somma per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Hanno prodotto la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza attestante il passaggio in giudicato. Nel corso del giudizio è stato dichiarato che il Ministero aveva successivamente versato quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto originariamente sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza: l’omesso adempimento risultava documentato, non era stato contestato dal Ministero, rimasto non costituito, ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza. Il TAR ha inoltre ritenuto idonea la notificazione effettuata all’indirizzo PEC istituzionale del Ministero indicato nel provvedimento. Poiché, nelle more del giudizio e dopo la sua instaurazione, il Ministero ha versato alle ricorrenti quanto dovuto, la pretesa è stata integralmente soddisfatta ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’avvio del giudizio; liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
"fissi una somma dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo ulteriore nell’esecuzione"
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione del giudicato.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza anche per l’esecuzione delle decisioni del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine era decorso prima della proposizione del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
- Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato deve essere rispettato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento; la notificazione all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’amministrazione è valida a tale fine.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nelle more del giudizio e successivamente alla sua instaurazione determina la cessazione della materia del contendere, se la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.
- In caso di adempimento tardivo intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale.
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