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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20958/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 10736 del 03/12/2021 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo personale del ricorrente contro l'approvazione dell'albo dei giudici popolari della Corte d'Assise di Brescia. Il ricorrente contestava: a) la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta insufficiente e gravata da una valutazione non provata circa la "colpa" dell'attore (affermata con la formula "non potendosi escludere che [...] sia ascrivibile a colpa del ricorrente"); b) l'irragionevolezza della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria, trattandosi di iniziativa civica/non dilatoria; c) che la sentenza aveva valorizzato la presunta mancanza di procura dell'avvocato, mentre, secondo il ricorrente, l'art. 46 L. 16/12/1999, n. 479 (che ha modificato l'art. 571 c.p.p.) avrebbe eliminato la necessità di un mandato specifico del difensore e riconosciuto potere autonomo d'impugnazione al difensore stesso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. Il giudice ha ritenuto che i profili dedotti rientrassero in massima parte in errori di diritto o in contestazioni di merito non sindacabili con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. (che è limitato agli errori materiali o di fatto). Di conseguenza, è stata confermata la declaratoria di inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo (la sentenza testuale riporta "della somma di euro tre"; il testo allegato è tronco in corrispondenza dell'importo finale).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio invocato dal ricorrente: il giudice lo interpreta restrittivamente, affermando che l'art. 625-bis è applicabile solo per errore materiale o di fatto e non per dedotte questioni di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di condanna alle spese e per la verifica dell'assenza di colpa nella dichiarazione di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato l'assenza di colpa e perciò ha applicato la sanzione prevista.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'impugnazione delle sentenze: oggetto di contestazione circa la necessità del mandato al difensore; la Corte osserva che la questione sollevata è di diritto e non rientra nell'ambito di correggibilità del rimedio per errore materiale/fattuale.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma violata insieme alle altre norme processuali; la decisione non ha ritenuto che sussistesse un errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis.

  • art. 20, comma 1, legge 10 aprile 1951, n. 287

    Norma che disciplina le decisioni della Corte d'Assise in relazione all'albo dei giudici popolari: contestata nella vicenda originaria (appello presso la Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo).

  • art. 19 legge 10 aprile 1951, n. 287

    Norma richiamata nel procedimento originario per l'approvazione dell'albo dei giudici popolari; contestata dal ricorrente nell'azione originaria.

  • art. 46 legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Norma che ha modificato l'art. 571 c.p.p.; il ricorrente ha sostenuto che tale modifica avrebbe eliminato la necessità di un mandato specifico al difensore e riconosciuto poteri autonomi di impugnazione al difensore. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la questione così posta costituisca un errore di diritto e non possa essere sanata con l'istituto dell'art. 625-bis.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza invocata dal ricorrente in tema di applicazione delle misure contro impugnazioni dilatorie; la Corte sottolinea che la valutazione sulla colpa va compiuta con riferimento alla situazione concreta, ma ritiene che il ricorso non abbia mostrato un errore materiale/fattuale rettificabile con il rimedio invocato.

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 15 del 31 maggio 2002 (Radulovic)

    Giurisprudenza richiamata in tema di spese ex art. 616 c.p.p.; citata dal ricorrente per sostenere che l'applicazione di sanzioni deve considerare la situazione concreta, ma la Corte qui ha ritenuto che la doglianza sia di diritto o di merito, non sanabile con l'art. 625-bis.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 21939 del 17/04/2018 (D'Agostino)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il rimedio di cui all'art. 625-bis è esclusivamente per errori materiali o di fatto e non per errori di diritto; principio applicato dalla Corte nel decidere l'inammissibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 10736 del 03/12/2021

    Decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile il reclamo originario e che, tra l'altro, aveva ipotizzato che la declaratoria di inammissibilità potesse essere ascrivibile a colpa del ricorrente; oggetto del ricorso straordinario poi dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato alla correzione di errori materiali o di fatto; le doglianze di diritto o le valutazioni di merito non rientrano nella sua portata.
  • La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non è dimostrata l'assenza di colpa: il giudice verifica la correttezza formale e la colpevolezza dell'iniziativa impugnatoria.
  • Se si intende contestare la corretta interpretazione di norme o l'applicazione del diritto (ad es. esistenza o meno di un mandato necessario al difensore), occorre utilizzare i rimedi ordinari appropriati e non il rimedio per errore materiale/fattuale.
  • La mera affermazione che una sentenza abbia motivazione "scarna" o che non abbia adeguatamente valutato la situazione di un cittadino non è automaticamente sufficiente a caratterizzare un errore materiale o fattuale rettificabile ex art. 625-bis; è necessario dimostrare un errore concreto e rilevante di fatto.
  • Nel sollevare questioni relative alla procura o al rapporto cliente-difensore, bisogna documentare il vizio processuale con elementi probatori adeguati: l'assenza di un collegamento tra attività dell'avvocato e volontà della parte è tema di diritto/prova, non automaticamente sanabile come errore materiale.

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