Cassazione Penale, Sentenza n. 20958/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 10736 del 03/12/2021 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo personale del ricorrente contro l'approvazione dell'albo dei giudici popolari della Corte d'Assise di Brescia. Il ricorrente contestava: a) la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta insufficiente e gravata da una valutazione non provata circa la "colpa" dell'attore (affermata con la formula "non potendosi escludere che [...] sia ascrivibile a colpa del ricorrente"); b) l'irragionevolezza della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria, trattandosi di iniziativa civica/non dilatoria; c) che la sentenza aveva valorizzato la presunta mancanza di procura dell'avvocato, mentre, secondo il ricorrente, l'art. 46 L. 16/12/1999, n. 479 (che ha modificato l'art. 571 c.p.p.) avrebbe eliminato la necessità di un mandato specifico del difensore e riconosciuto potere autonomo d'impugnazione al difensore stesso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. Il giudice ha ritenuto che i profili dedotti rientrassero in massima parte in errori di diritto o in contestazioni di merito non sindacabili con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. (che è limitato agli errori materiali o di fatto). Di conseguenza, è stata confermata la declaratoria di inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo (la sentenza testuale riporta "della somma di euro tre"; il testo allegato è tronco in corrispondenza dell'importo finale).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio invocato dal ricorrente: il giudice lo interpreta restrittivamente, affermando che l'art. 625-bis è applicabile solo per errore materiale o di fatto e non per dedotte questioni di diritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di condanna alle spese e per la verifica dell'assenza di colpa nella dichiarazione di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato l'assenza di colpa e perciò ha applicato la sanzione prevista.
art. 571 cod. proc. pen.
Norma relativa all'impugnazione delle sentenze: oggetto di contestazione circa la necessità del mandato al difensore; la Corte osserva che la questione sollevata è di diritto e non rientra nell'ambito di correggibilità del rimedio per errore materiale/fattuale.
art. 613 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma violata insieme alle altre norme processuali; la decisione non ha ritenuto che sussistesse un errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis.
art. 20, comma 1, legge 10 aprile 1951, n. 287
Norma che disciplina le decisioni della Corte d'Assise in relazione all'albo dei giudici popolari: contestata nella vicenda originaria (appello presso la Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo).
art. 19 legge 10 aprile 1951, n. 287
Norma richiamata nel procedimento originario per l'approvazione dell'albo dei giudici popolari; contestata dal ricorrente nell'azione originaria.
art. 46 legge 16 dicembre 1999, n. 479
Norma che ha modificato l'art. 571 c.p.p.; il ricorrente ha sostenuto che tale modifica avrebbe eliminato la necessità di un mandato specifico al difensore e riconosciuto poteri autonomi di impugnazione al difensore. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la questione così posta costituisca un errore di diritto e non possa essere sanata con l'istituto dell'art. 625-bis.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza invocata dal ricorrente in tema di applicazione delle misure contro impugnazioni dilatorie; la Corte sottolinea che la valutazione sulla colpa va compiuta con riferimento alla situazione concreta, ma ritiene che il ricorso non abbia mostrato un errore materiale/fattuale rettificabile con il rimedio invocato.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 15 del 31 maggio 2002 (Radulovic)
Giurisprudenza richiamata in tema di spese ex art. 616 c.p.p.; citata dal ricorrente per sostenere che l'applicazione di sanzioni deve considerare la situazione concreta, ma la Corte qui ha ritenuto che la doglianza sia di diritto o di merito, non sanabile con l'art. 625-bis.
Cass. Sez. 5, sent. n. 21939 del 17/04/2018 (D'Agostino)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il rimedio di cui all'art. 625-bis è esclusivamente per errori materiali o di fatto e non per errori di diritto; principio applicato dalla Corte nel decidere l'inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. 3, sent. n. 10736 del 03/12/2021
Decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile il reclamo originario e che, tra l'altro, aveva ipotizzato che la declaratoria di inammissibilità potesse essere ascrivibile a colpa del ricorrente; oggetto del ricorso straordinario poi dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato alla correzione di errori materiali o di fatto; le doglianze di diritto o le valutazioni di merito non rientrano nella sua portata.
- La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non è dimostrata l'assenza di colpa: il giudice verifica la correttezza formale e la colpevolezza dell'iniziativa impugnatoria.
- Se si intende contestare la corretta interpretazione di norme o l'applicazione del diritto (ad es. esistenza o meno di un mandato necessario al difensore), occorre utilizzare i rimedi ordinari appropriati e non il rimedio per errore materiale/fattuale.
- La mera affermazione che una sentenza abbia motivazione "scarna" o che non abbia adeguatamente valutato la situazione di un cittadino non è automaticamente sufficiente a caratterizzare un errore materiale o fattuale rettificabile ex art. 625-bis; è necessario dimostrare un errore concreto e rilevante di fatto.
- Nel sollevare questioni relative alla procura o al rapporto cliente-difensore, bisogna documentare il vizio processuale con elementi probatori adeguati: l'assenza di un collegamento tra attività dell'avvocato e volontà della parte è tema di diritto/prova, non automaticamente sanabile come errore materiale.
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