Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1475/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per accertare e dichiarare, per i titoli tutti dedotti in giudizio, la responsabilità del Comune di Villar Focchiardo ex art. 2043 c.c. e/o per violazione del principio dell’affidamento con riferimento al rilascio del permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e, per l’effetto, condannare il Comune di Villar Focchiardo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori e quantificato in complessivi € 104.339,21 ovvero nella superiore misura che sarà accertata in corso di giudizio.

Giustizia amministrativa202000357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta del Comune consistita nel rilascio di un permesso di costruire ritenuto illegittimo e successivamente disapplicato dal giudice civile, con conseguenti costi di demolizione, rifacimento e soccombenza nel giudizio promosso dai vicini

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la successiva riassunzione davanti al TAR, hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’affidamento riposto nella legittimità del permesso di costruire. Il titolo aveva autorizzato la trasformazione della copertura dell’abitazione; il giudice civile, adito dai vicini, aveva accertato incidentalmente la violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968, disponendo la parziale demolizione e il rifacimento della copertura e condannando i ricorrenti al risarcimento dei danni e alle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto la responsabilità del Comune per violazione delle regole di correttezza e dell’affidamento incolpevole, chiedendo il ristoro dei costi della costruzione e della demolizione, delle spese tecniche e legali, delle somme corrisposte ai vicini e dei danni personali ed esistenziali. Il Comune ha contestato la risarcibilità dell’interesse, la legittimità del permesso, l’assenza di colpa, il concorso colposo dei ricorrenti per non avere appellato la sentenza civile e l’insussistenza o l’assenza di prova dei danni. La compagnia assicurativa, presente per ragioni informative e a sostegno del Comune, ha eccepito anche la tardività della domanda, l’inammissibilità o tardività delle produzioni documentali e l’assenza di affidamento incolpevole. Il TAR ha inoltre esaminato la tempestività dell’azione e delle produzioni documentali nel giudizio riassunto, rilevando che il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. va riferito all’udienza effettiva di trattazione e che sono inutilizzabili i documenti depositati oltre tale termine.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria. In rito, ha ritenuto tempestiva l’azione: trattandosi di affidamento leso da un provvedimento poi disapplicato, il termine decorre dalla disapplicazione, quando si perfeziona l’illecito; inoltre, poiché il permesso era anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, si applicava il termine prescrizionale quinquennale e non la decadenza di 120 giorni dell’art. 30, comma 3, c.p.a. La tempestiva riassunzione ha conservato gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione. Ha respinto l’eccezione relativa alla produzione di documenti non depositati nel precedente giudizio civile, ma ha dichiarato inutilizzabili quelli depositati oltre i quaranta giorni liberi prima dell’udienza del 2 aprile 2026. Nel merito, ha ritenuto illegittimo il permesso: la modifica della copertura, con passaggio da quattro a due falde, innalzamento del colmo e del piano d’imposta, aumento della volumetria e apertura di nuove finestre, costituiva sopraelevazione e nuova costruzione ai fini delle distanze, anche se non erano stati aggiunti nuovi piani. L’area Rbm del PRG era assimilata alla zona omogenea B e non alla zona A, sicché trovava applicazione la distanza minima di dieci metri prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968. Il Comune, omettendo o errando tale verifica, aveva creato un’apparenza di legittimità dell’intervento e non aveva superato la presunzione di colpa mediante la prova di un errore scusabile. L’affidamento dei proprietari è stato ritenuto ragionevole e incolpevole: il rilascio del titolo non era dipeso da una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, il Comune ne conosceva la situazione e l’errore era qualificatorio e tecnico-giuridico. Non era esigibile dai proprietari persone fisiche lo stesso livello di diligenza richiesto a un operatore economico qualificato, soprattutto in presenza di un intervento complesso di rifacimento di una copertura preesistente. È stato escluso il concorso colposo per la mancata impugnazione della sentenza civile. Il Comune è stato condannato al pagamento immediato di € 18.198,08 per spese legali, tecniche e fiscali del giudizio civile e di € 3.000,00 corrisposti ai vicini a titolo risarcitorio. Per i costi di demolizione e ricostruzione della porzione di copertura interessata dalla violazione, il TAR ha applicato l’art. 34, comma 4, c.p.a., imponendo al Comune di formulare entro novanta giorni una proposta di liquidazione sulla base di un computo metrico concordato, con salvezza dei rimedi previsti dalla norma in caso di mancato accordo. Sono state escluse le spese della copertura originaria, per evitare una locupletazione, nonché il danno esistenziale e da disagio, perché genericamente allegato e privo di prova. Le istanze istruttorie sono state respinte; il Comune e la compagnia assicurativa sono stati condannati in solido alle spese del giudizio, liquidate in € 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione risarcitoria non si applica al permesso anteriore all’entrata in vigore del c.p.a.; nel caso di lesione dell’affidamento da provvedimento poi disapplicato, la decorrenza coincide con la disapplicazione e con il perfezionamento dell’illecito.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate

    La distanza si applica anche agli interventi che costituiscono sopraelevazione e nuova costruzione, quando comportano innalzamento dell’edificio, aumento della volumetria o modifica della superficie esterna.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La trasformazione della copertura esaminata non è stata ricondotta alla ristrutturazione edilizia, perché la modifica da quattro a due falde e l’aumento volumetrico eccedevano il mero adeguamento antisismico.

  • art. 1227 c.c.

    Non sussiste concorso colposo dei proprietari per la mancata impugnazione della sentenza civile, poiché la loro difesa in quel giudizio è stata ritenuta diligente e la mancata prosecuzione dell’impugnazione non ha aggravato il danno.

  • art. 2909 c.c.

    L’accertamento contenuto nella sentenza civile produce giudicato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa; tuttavia, l’illegittimità del titolo edilizio può essere valutata incidentalmente dal giudice amministrativo quale presupposto della domanda risarcitoria.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    quaranta giorni liberi prima dell’udienza

    Le facoltà di produzione documentale si riferiscono a ciascuna udienza pubblica e il termine va calcolato rispetto all’udienza nella quale la causa è effettivamente trattenuta in decisione.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Quando il danno è accertato ma la sua quantificazione richiede un computo o un accordo tra le parti, il giudice può fissare i criteri e assegnare all’amministrazione il termine per formulare una proposta di pagamento, lasciando salvi i rimedi in caso di mancato accordo.

  • art. 59, comma 2, l. 69/2009

    La tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice erroneamente adito.

  • art. 11, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice amministrativo, dopo la declinatoria di giurisdizione, conserva gli effetti della domanda originaria nei limiti previsti dalla disciplina della translatio iudicii.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento favorevole mira a tutelare l’interesse del privato a non subire danni per avere confidato ragionevolmente nell’apparente legittimità dell’atto, non a riconoscere il bene della vita sottostante, che resta non spettante se il provvedimento era illegittimo.
  • Quando un titolo edilizio favorevole viene successivamente disapplicato dal giudice ordinario, il termine per l’azione risarcitoria da lesione dell’affidamento decorre dalla disapplicazione, momento in cui si completa l’illecito e si manifesta il danno; per i titoli anteriori all’entrata in vigore del c.p.a. opera il termine prescrizionale quinquennale, non la decadenza di 120 giorni dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
  • La modifica di una copertura che comporti innalzamento del colmo o del piano d’imposta, trasformazione della sagoma, aumento della volumetria o della superficie esterna costituisce sopraelevazione e nuova costruzione ai fini delle distanze legali, anche se non comporta la realizzazione di un nuovo piano.
  • L’amministrazione che rilascia un permesso di costruire illegittimo è gravata dalla presunzione di colpa, superabile soltanto mediante la dimostrazione di un errore scusabile derivante da obiettiva incertezza normativa, contrasti giurisprudenziali o particolare complessità fattuale; la mera allegazione della buona fede non è sufficiente.
  • L’affidamento del proprietario persona fisica nella legittimità di un permesso edilizio può essere incolpevole quando l’intervento presenta complessità tecnico-giuridiche, l’amministrazione conosceva lo stato dei luoghi e l’illegittimità non era agevolmente riconoscibile; lo standard di diligenza richiesto non coincide necessariamente con quello esigibile da un operatore economico qualificato.
  • Il risarcimento da lesione dell’affidamento comprende le spese e le condanne direttamente causate dall’apparente legittimità del titolo, ma non può includere costi che il privato avrebbe comunque dovuto sostenere né poste generiche e non provate, il cui riconoscimento determinerebbe una locupletazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiDanno da lesione dell'affidamento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PARisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.