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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 664/2024 emessa in data 25 settembre 2024 dal Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202502988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2018/2019 e aveva ottenuto dal Tribunale di Monza una sentenza passata in giudicato che riconosceva il suo diritto al beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando altresì il Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza, non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione, il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza. Ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento, che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché, in rapporto alla modesta entità della somma, una penalità non meramente simbolica sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua il presupposto dell'azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché, data la modesta entità della somma dovuta, la penalità avrebbe avuto carattere soltanto simbolico o sarebbe risultata iniqua.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione è fondata quando l'obbligo derivante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non sia stato adempiuto, purché risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l'attività di esecuzione demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alla modesta entità dell'obbligazione, la sua quantificazione avrebbe un valore soltanto simbolico o determinerebbe un risultato iniquo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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