Cassazione Civile, Sentenza n. 18761/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale IRPEF (10%) trattenuta dal sostituto d'imposta Lazard s.r.l. sul bonus lordo erogato nel 2013. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, l'addizionale si applica solo se il compenso variabile eccede il triplo della parte fissa della retribuzione e solo ai dirigenti del settore finanziario; nel suo caso il bonus non superava tale soglia e la datrice Lazard avrebbe svolto attività di consulenza non riconducibile al settore finanziario soggetto alla norma. Ha inoltre lamentato violazione del giudicato per pronunce precedenti e contestato l'interpretazione data dalla Commissione tributaria regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati: (i) il vizio di giudicato esterno per mancanza di identità di parti; (ii) il motivo interpretativo sull'art. 33, affermando che il comma 2-bis (introdotto dall'art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98/2011) ha effettivamente modificato la disciplina della base imponibile per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, disponendo che l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (e non più soltanto sulla eccedenza rispetto al triplo della parte fissa); (iii) la censura sulla platea dei soggetti: la nozione di settore finanziario deve essere interpretata in senso ampio e comprensivo di soggetti attivi nella scena finanziaria (anche se non vigilati ex T.U.B.), per ragioni socio-economiche e di prevenzione degli incentivi distorsivi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito e al versamento dell'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. n. 122/2010)
comma 1; comma 2-bis (introdotto dall'art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98/2011)
Il comma 2-bis ha modificato la base imponibile disponendo che l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, eliminando di fatto la necessità che la variabile superi il triplo della retribuzione fissa per l'applicazione dell'addizionale in tale periodo.
art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 (conv. l. n. 111/2011)
introduce il comma 2-bis nell'art. 33
Ha introdotto la regola che la disciplina si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, ampliando la base imponibile e la platea dei soggetti interessati per i compensi erogati da data di efficacia.
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
citato in ricorso per definizione di intermediario finanziario
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la datrice non rientrava nel novero degli intermediari regolati; la Corte tuttavia ha ritenuto che la nozione di settore finanziario ai fini dell'art. 33 vada intesa più ampiamente e non sia circoscritta ai soli soggetti vigilati dal T.U.B.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
interpreta la base imponibile come eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa
La Corte ha ritenuto che l'interpretazione amministrativa precedente non valga rispetto alla modifica normativa introdotta dal comma 2-bis, che ha ampliato la base imponibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014
richiamata nella motivazione
La Consulta aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 33, sottolineando la ratio della norma volta a contenere incentivi distorsivi; la Cassazione la cita per supportare un'interpretazione estensiva della platea dei soggetti interessati.
Massime di principio
- Dal 17 luglio 2011 (efficacia della modifica) l'addizionale del 10% sui bonus e stock options si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che la variabile superi il triplo della retribuzione fissa.
- La nozione di 'settore finanziario' va interpretata in senso ampio: rientrano anche soggetti non necessariamente vigilati ex T.U.B. ma che operano sulla scena finanziaria e possono influire sulla stabilità finanziaria.
- Per ottenere il rimborso il contribuente deve dimostrare che la fattispecie concreta non rientra nella disciplina (es. che non si tratta di compensi sotto forma di bonus/stock options ovvero che il soggetto non è un dirigente/operatore finanziario secondo la nozione estesa).
- Le circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate sono utili ma non vincolanti se la norma è stata successivamente modificata; prevale l'interpretazione costituzionale e della Corte di legittimità basata su testo, finalità e lavori preparatori.
- Il giudicato esterno opera solo in presenza di identità di parti, petitum e causa petendi: decisioni favorevoli emesse per altri soggetti non sono automaticamente opponibili se non sussistono gli elementi di identità processuale.
- In casi simili valutare la decorrenza delle modifiche normative (data di efficacia) è essenziale per stabilire quale regime si applichi ai compensi contestati.
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