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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34717/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 novembre 2025 con cui la Corte d’appello di Messina aveva respinto il suo appello contro la decisione del 12 dicembre 2023 che gli aveva applicato, per pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno nel comune di residenza. La misura era stata sospesa in ragione della detenzione cautelare del ricorrente. La pericolosità era stata ricondotta al legame funzionale con un clan mafioso; nel giudizio penale correlato, definito in primo grado con sentenza, il ricorrente era stato condannato a dieci anni e nove mesi di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione. Con il primo motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizi procedurali per il diniego di acquisizione di ulteriori prove, sostenendo che la motivazione fosse sommaria e che la documentazione richiesta, inclusa l’assoluzione del figlio nel parallelo giudizio penale, potesse contrastare gli elementi a carico. Con il secondo motivo, ha contestato la valutazione dell’appartenenza al clan, sostenendo che si fondasse soltanto sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, senza riscontri obiettivi, e che la motivazione fosse apparente. Con il terzo motivo, ha contestato l’attualità della pericolosità e la motivazione sulla durata e tipologia della misura: i fatti del giudizio penale si riferivano al periodo 2020-2022 e, secondo la difesa, il ricorrente non era stato coinvolto in vicende mafiose prima del 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge: è censurabile la mancanza di una motivazione riconoscibile, non la mera contestazione della valutazione dei fatti o delle prove. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non spiegava come il diniego istruttorio incidesse sulla ricostruzione del rapporto con l’associazione mafiosa; la Corte d’appello aveva legittimamente valorizzato i dati cognitivi risultanti dalla sentenza penale di primo grado, in assenza di elementi idonei a neutralizzarne il valore. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, anche perché mirava a ridiscutere fatti estranei al sindacato di legittimità e non confrontava complessivamente gli elementi a carico con le prove poste a fondamento della condanna penale. Il terzo motivo è stato respinto: la contiguità temporale tra le condotte partecipative e la decisione di primo grado rendeva logicamente adeguata la motivazione sull’attualità della pericolosità e sulla misura applicata. La Corte ha inoltre osservato che, essendo la misura sospesa durante la detenzione, l’attualità della pericolosità dovrà essere rivalutata al momento dell’esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011

    Si tratta di una legittima importazione di dati cognitivi idonei a ritenere dimostrato il parametro legale della ‘appartenenza’ di cui all’art.4 comma 1 lett. A) del d.lgs. n.159 del 2011, in assenza di elementi che comportino la neutralizzazione del valore dimostrativo delle prove raccolte in sede penale.

    La condanna emessa in primo grado nel procedimento penale correlato può fornire dati cognitivi legittimamente utilizzabili per ritenere dimostrata l’appartenenza rilevante ai fini della prevenzione, salvo elementi che ne neutralizzino il valore dimostrativo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Si è inoltre affermato – in tale cornice - che nel procedimento di prevenzione il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (così Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435 – 01).

    Nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione il travisamento della prova per omissione non è ordinariamente deducibile; può rilevare soltanto quando investa plurime circostanze decisive e determini una motivazione apparente o inesistente, riconducibile a violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non risultano elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge e non consente di censurare la motivazione come semplicemente insufficiente o di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. È sindacabile la mancanza di un percorso giustificativo riconoscibile, come nel caso di motivazione apparente o inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito.
  • Nel procedimento di prevenzione, il travisamento della prova per omissione non è di regola deducibile in cassazione; può assumere rilievo quando riguardi plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo tanto erroneo da rendere la motivazione apparente o inesistente.
  • Ai fini della valutazione dell’appartenenza prevista dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, possono essere valorizzati i dati cognitivi provenienti dalla sentenza di primo grado del procedimento penale correlato, purché non siano addotti elementi idonei a neutralizzarne il valore dimostrativo.
  • Quando la misura di prevenzione personale è sospesa durante la detenzione, l’attualità della pericolosità deve essere rivalutata al momento dell’esecuzione della misura.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

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