Cassazione Penale, Sentenza n. 19841/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale di Bologna che aveva ritenuto configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e non la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis c.p.). Il Procuratore sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, i fatti non si esaurivano nella mera comunicazione telematica di dati falsi all'Agenzia delle Entrate, ma si inserivano in un più ampio "marchingegno truffaldino": costituzione di associazione per delinquere, uso di prestanome, predisposizione di documentazione falsificata (per lavori non eseguiti o pari a pagamenti inesistenti), frammentazione delle comunicazioni e delle sedi per eludere controlli, e successiva cessione dei crediti. Tali elementi, secondo il ricorrente, costituiscono artifici e raggiri idonei a integrare la truffa aggravata ex art. 640‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha deciso che i giudici di merito avevano valutato in modo parziale la prova, limitandosi a considerare l'assenza di controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate e quindi l'apparente idoneità della fattispecie all'art. 316‑ter. La Cassazione ha richiamato i principi di diritto (in particolare le Sezioni Unite Carchivi e la giurisprudenza successiva) sul carattere residuale dell'art. 316‑ter e sull'obbligo di valutare caso per caso l'esistenza di artifici e raggiri e dell'induzione in errore dell'ente erogatore. Alla luce della complessiva attività fraudolenta organizzata e delle condotte antecedenti e successive alla mera comunicazione telematica, la Corte ha ritenuto che sussistessero indizi tali da giustificare la riqualificazione in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis c.p.). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata previa riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 640‑bis c.p. e ha rinviato al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio e decisioni sulla richiesta cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 640‑bis cod. pen.
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La Corte ritiene che, quando l'azione delittuosa non si esaurisce nella mera dichiarazione formale ma comprende un insieme di artifici e raggiri (associazione per delinquere, prestanome, documentazione falsificata, frammentazione e cessioni simulate) idonei a indurre in errore l'ente erogatore, la fattispecie deve essere qualificata come truffa aggravata ex art. 640‑bis.
art. 316‑ter cod. pen.
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
La norma ha carattere residuale: punisce condotte decettive che non rientrano nella truffa, tipicamente quando il procedimento di erogazione si fonda sulla mera attestazione del privato e l'ente non è indotto in errore oltre la semplice presa d'atto della dichiarazione. Deve essere applicata con prudenza e caso per caso.
d.l. 19 maggio 2020 n. 34
decreto rilancio, art. 121 e 122‑bis (conversione legge 17 luglio 2020 n. 77)
La disciplina emergenziale iniziale favoriva la libera circolazione del credito d'imposta e non prevedeva controlli preventivi né limiti alla cessione; perciò l'assenza di controlli preventivi era un fatto rilevante ma non sufficiente a escludere la sussistenza di truffa se esisteva un complesso apparato fraudolento.
art. 122‑bis del d.l. 34/2020 (introdotto successivamente)
misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti; rafforzamento dei controlli preventivi
La Corte paragona la disciplina antecedente (senza controlli preventivi) con la riforma mirata a contrastare le frodi, sottolineando che la mancanza di controlli al tempo dei fatti non risolve la questione della qualificazione penale quando esistono artifici e raggiri organizzati.
art. 121 del d.l. 34/2020
disciplinava originariamente la cessione del credito senza limiti
La previsione originaria di cessioni illimitate e di tutela del cessionario di buona fede aiutava la circolazione del credito; tuttavia, ciò non esclude che schemi fraudolenti volti a simulare crediti inesistenti integrino invece la truffa.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
competenza per il nuovo giudizio
Norma procedurale che la Corte invoca per rinviare il fascicolo al Tribunale competente per il nuovo esame della richiesta cautelare dopo la riqualificazione.
Sentenza SS.UU. n. 16568/2007 (Carchivi)
principi sulla distinzione tra art. 316‑ter e art. 640‑bis
Ribadisce il carattere caso per caso della distinzione e il carattere residuale dell'art. 316‑ter, evidenziando che quando il procedimento di erogazione si fonda sulla mera dichiarazione del richiedente, la fattispecie può rientrare nell'art. 316‑ter, salvo che dalle modalità concrete emerga un'effettiva induzione in errore.
SS.UU. n. 7537/2010 (Pizzuto)
ulteriori precisazioni giurisprudenziali
Conferma il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316‑ter e l'obbligo di valutare concretamente gli artifici e raggiri e l'induzione in errore, distinguendo i casi di mera dichiarazione falsa da quelli con un più ampio apparato fraudolento.
Massime di principio
- La distinzione tra art. 316‑ter e art. 640‑bis va compiuta caso per caso: non basta l'assenza normativa di controlli preventivi per escludere la truffa quando sussistono artifici e raggiri.
- Art. 316‑ter è norma residuale: è applicabile soprattutto quando la condotta si esaurisce nella mera dichiarazione formale e l'ente si limita a prenderne atto senza essere effettivamente indotto in errore da ulteriori manovre fraudolente.
- Se sono presenti attività preparatorie e successive idonee a creare un falso quadro di verità (associazione per delinquere, prestanome, documentazione falsificata, frammentazione delle comunicazioni, simulazione di cessioni), va considerata la truffa aggravata ai sensi dell'art. 640‑bis.
- La circostanza che la normativa originaria agevolasse la circolazione dei crediti e non prevedesse controlli preventivi non preclude automaticamente l'integrazione di una truffa qualora la condotta concreta dimostri una strategia fraudolenta complessiva.
- Il giudice deve valutare l'intero quadro fattuale e probatorio, anche a livello indiziario, quando decide sulla qualificazione giuridica e sulle misure cautelari; decisioni formalistiche che isolano la sola comunicazione telematica rischiano di sottovalutare la portata del disegno delittuoso.
- Nelle richieste cautelari e nella qualificazione del reato, occorre valorizzare elementi come l'organizzazione della frode, l'entità del danno, la recidiva o la professionalità del modus operandi per decidere se la condotta integra artifici e raggiri idonei all'induzione in errore.
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