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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36026/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'omessa motivazione della sentenza di appello in relazione a due profili sollevati in appello: 1) il mancato esame e riconoscimento della causa di non punibilità per irrilevanza del fatto prevista dall'art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988; 2) il mancato esame e motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena. La difesa aveva dedotto espressamente entrambi i punti in appello, ma la Corte d'appello non aveva fornito alcuna motivazione né implicita né esplicita su tali questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che i giudici d'appello hanno omesso qualsiasi valutazione sull'applicabilità dell'istituto dell'irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n. 448/1988 e non hanno motivato il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli aspetti relativi all'irrilevanza del fatto e alla sospensione condizionale della pena e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio su quei punti. Per il resto la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è stata sostanzialmente annullata nella pronuncia di cassazione, essendo l'annullamento limitato alle questioni indicate. Decisione emessa in data 08/10/2025.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 (irrilevanza del fatto)

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'istituto richiede un'espressa valutazione dei presupposti costitutivi del reato e della marginalità offensiva; non è sufficiente la mera descrizione della condotta per escludere l'irrilevanza. L'omessa valutazione comporta vizio motivazionale che giustifica l'annullamento e il rinvio.

  • Sospensione condizionale della pena (istituto della sospensione condizionale)

    La Corte ha sottolineato che, quando la difesa formula specifici rilievi sull'applicabilità della sospensione condizionale, il giudice d'appello è tenuto a fornire una motivazione, anche sintetica, sulle ragioni del rigetto; l'assenza di motivazione su un motivo ammissibile determina la necessità di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Se la difesa solleva specifici motivi in appello (es. richiesta di riconoscimento dell'irrilevanza del fatto o di sospensione condizionale), la corte d'appello è obbligata a trattarli e a motivarne il rigetto o l'accoglimento; la mera descrizione dei fatti non sostituisce la motivazione giuridica.
  • L'irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. 448/1988 presuppone che sussistano comunque gli elementi costitutivi del reato e che la loro offensività sia marginale; il giudice deve esaminare i presupposti specifici prima di escludere la punibilità.
  • La sospensione condizionale della pena richiede una valutazione dei requisiti normativi e delle circostanze processuali: se la difesa formula rilievi specifici, il giudice deve fornire una valutazione motivata, anche sintetica.
  • L'omessa o insufficiente motivazione su questioni decisive sollevate in appello può portare all'annullamento parziale della sentenza di merito e al rinvio limitato ai soli punti omessi, lasciando ferme le altre statuizioni non impugnate o non viziate.
  • Per evitare il vizio di omessa motivazione, le parti dovrebbero formulare in modo chiaro e circostanziato le deduzioni rilevanti in sede di appello; i giudici di merito, se ritengono un motivo infondato, devono pur sempre fornire una risposta motivata, anche breve.

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