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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1159/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) censura della decisione di rigetto dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. per presunto errore di calcolo dovuto alla mancata considerazione dell'aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286/1998 (circostanza relativa alla commissione del fatto da parte di più persone); (2) censura per violazione dell'art. 599-bis, comma 3 c.p.p., lamentando che, dopo il rigetto dell'accordo, la Corte ha pronunciato immediatamente la sentenza senza disporre la prosecuzione del processo per consentire la rimodulazione dell'accordo o la formulazione di conclusioni nel merito, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e nullità della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto dell'accordo: il concordato ex art. 599-bis non vincola il giudice, che deve verificare i presupposti e la congruità della pena; le parti avevano escluso un'aggravante ad effetto speciale (già travolta dal giudicato in parte) e dunque il rigetto era corretto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile: la difesa aveva depositato via PEC una richiesta subordinata con la quale si era indicata una diversa quantificazione della pena compatibile con le scelte della Corte, che poi ha operato i calcoli in conformità di quella richiesta; inoltre la giurisprudenza richiede specifiche modalità nelle conclusioni scritte per far valere la nullità denunciata, il che non è avvenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato tra le parti sulla pena non è vincolante per il giudice; il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti e la congruità della pena. È ammissibile nel giudizio di rinvio ove residuino margini di discrezionalità; il provvedimento di rigetto è impugnabile unitamente alla sentenza finale.

  • art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286/1998

    Aggravante relativa al numero dei concorrenti (pari o superiore a tre) che incide sulla determinazione della pena base. La parte della norma riguardante l'uso di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti è stata dichiarata incostituzionale; resta comunque l'obbligo di considerare le aggravanti ancora operative.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio opera con autonomia e discrezionalità rispetto alla decisione rescindente nei limiti indicati dalla norma; ciò influenza l'ammissibilità e l'applicazione del concordato in sede di rinvio.

  • art. 23-bis legge n. 176/2020

    Norme emergenziali che hanno disciplinato modalità semplificate o cartolari di trattazione delle udienze durante la pandemia, ammettendo talvolta trattazioni non partecipate in udienza camerale.

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

    Riguardano le cause di nullità della sentenza a regime intermedio; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità per violazione del diritto al contraddittorio si verifica solo in specifiche condizioni sulle conclusioni scritte e sulle richieste di concordato.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiede l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse assistita dal necessario interesse.

  • art. 81, comma finale cod. pen.

    Norma richiamata nella motivazione per la determinazione complessiva della pena in presenza di più reati o concause aggravanti; utilizzata nel calcolo della pena finale.

  • art. 416 cod. pen. e art. 4 legge n. 146/2006

    Norme sostanziali relative alle imputazioni originate nel procedimento (associazione e aggravanti di tipo mafioso/associazione per delinquere finalizzata a reati transnazionali), indicate nel tenore della sentenza di merito e nel quadro fobico delle aggravanti considerate.

Massime di principio

  • Il concordato ex art. 599-bis c.p.p. non vincola il giudice: se l'accordo omette o espunge aggravanti rilevanti che incidono sulla pena base, il giudice può legittimamente rifiutarlo per incongruità.
  • In sede di rinvio il giudice ha discrezionalità e autonomia; il concordato è ammesso solo se residuano margini decisionali compatibili con le scelte gia' prese nei precedenti gradi.
  • Dopo il rigetto del concordato è prudente che la difesa presenti per iscritto opzioni alternative o richieste subordinate (anche via PEC) per evitare il rischio di essere esclusi dal contraddittorio o di perdere la possibilità di rinegoziazione.
  • Le impugnazioni del rigetto del concordato sono ammissibili, ma devono mostrare interesse concreto e rispettare i limiti di deduzione richiesti dalle norme processuali e dalla giurisprudenza.
  • Quando una norma aggravante è stata dichiarata incostituzionale solo in parte, occorre distinguere le componenti ancora operative e tener conto del giudicato pregresso nella determinazione della pena.

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