Cassazione Penale, Sentenza n. 1159/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) censura della decisione di rigetto dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. per presunto errore di calcolo dovuto alla mancata considerazione dell'aggravante prevista dall'art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286/1998 (circostanza relativa alla commissione del fatto da parte di più persone); (2) censura per violazione dell'art. 599-bis, comma 3 c.p.p., lamentando che, dopo il rigetto dell'accordo, la Corte ha pronunciato immediatamente la sentenza senza disporre la prosecuzione del processo per consentire la rimodulazione dell'accordo o la formulazione di conclusioni nel merito, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e nullità della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo il rigetto dell'accordo: il concordato ex art. 599-bis non vincola il giudice, che deve verificare i presupposti e la congruità della pena; le parti avevano escluso un'aggravante ad effetto speciale (già travolta dal giudicato in parte) e dunque il rigetto era corretto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile: la difesa aveva depositato via PEC una richiesta subordinata con la quale si era indicata una diversa quantificazione della pena compatibile con le scelte della Corte, che poi ha operato i calcoli in conformità di quella richiesta; inoltre la giurisprudenza richiede specifiche modalità nelle conclusioni scritte per far valere la nullità denunciata, il che non è avvenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato tra le parti sulla pena non è vincolante per il giudice; il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti e la congruità della pena. È ammissibile nel giudizio di rinvio ove residuino margini di discrezionalità; il provvedimento di rigetto è impugnabile unitamente alla sentenza finale.
art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286/1998
Aggravante relativa al numero dei concorrenti (pari o superiore a tre) che incide sulla determinazione della pena base. La parte della norma riguardante l'uso di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti è stata dichiarata incostituzionale; resta comunque l'obbligo di considerare le aggravanti ancora operative.
art. 627 cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio opera con autonomia e discrezionalità rispetto alla decisione rescindente nei limiti indicati dalla norma; ciò influenza l'ammissibilità e l'applicazione del concordato in sede di rinvio.
art. 23-bis legge n. 176/2020
Norme emergenziali che hanno disciplinato modalità semplificate o cartolari di trattazione delle udienze durante la pandemia, ammettendo talvolta trattazioni non partecipate in udienza camerale.
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Riguardano le cause di nullità della sentenza a regime intermedio; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità per violazione del diritto al contraddittorio si verifica solo in specifiche condizioni sulle conclusioni scritte e sulle richieste di concordato.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiede l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse assistita dal necessario interesse.
art. 81, comma finale cod. pen.
Norma richiamata nella motivazione per la determinazione complessiva della pena in presenza di più reati o concause aggravanti; utilizzata nel calcolo della pena finale.
art. 416 cod. pen. e art. 4 legge n. 146/2006
Norme sostanziali relative alle imputazioni originate nel procedimento (associazione e aggravanti di tipo mafioso/associazione per delinquere finalizzata a reati transnazionali), indicate nel tenore della sentenza di merito e nel quadro fobico delle aggravanti considerate.
Massime di principio
- Il concordato ex art. 599-bis c.p.p. non vincola il giudice: se l'accordo omette o espunge aggravanti rilevanti che incidono sulla pena base, il giudice può legittimamente rifiutarlo per incongruità.
- In sede di rinvio il giudice ha discrezionalità e autonomia; il concordato è ammesso solo se residuano margini decisionali compatibili con le scelte gia' prese nei precedenti gradi.
- Dopo il rigetto del concordato è prudente che la difesa presenti per iscritto opzioni alternative o richieste subordinate (anche via PEC) per evitare il rischio di essere esclusi dal contraddittorio o di perdere la possibilità di rinegoziazione.
- Le impugnazioni del rigetto del concordato sono ammissibili, ma devono mostrare interesse concreto e rispettare i limiti di deduzione richiesti dalle norme processuali e dalla giurisprudenza.
- Quando una norma aggravante è stata dichiarata incostituzionale solo in parte, occorre distinguere le componenti ancora operative e tener conto del giudicato pregresso nella determinazione della pena.
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