Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni in concorso, deducendo: 1) manifesta illogicità della sentenza rispetto alle prove testimoniali e documentali, evidenziando contraddizioni tra le dichiarazioni della parte civile, della teste Catalano e dei certificati medici, e 2) vizio motivazionale e violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sostenendo che aveva agito per soccorrere il marito Tufano e che non era stata valutata correttamente la proporzionalità della sua reazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero incentrati su una rivalutazione indiretta e alternativa di elementi di fatto e probatori riservati al giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto alla scriminante dello stato di necessità, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello secondo cui il pericolo era stato cagionato (direttamente o indirettamente) dal coimputato Tufano e pertanto la causa di giustificazione non era applicabile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La norma sulla scriminante dello stato di necessità è stata interpretata come non applicabile perché richiede che il pericolo non sia stato causato da colui che invoca la scriminante e che vi sia un pericolo attuale di danno grave non altrimenti evitabile; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussistesse
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
Richiamato rispetto alla requisitoria scritta del Procuratore; non incide sul merito della valutazione probatoria ma attesta la posizione del Pubblico Ministero sulla inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 e altre)
Principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione diretta degli elementi probatori; il ricorso che solleciti una rivalutazione dei fatti è inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare direttamente valutazioni probatorie e contraddizioni tra dichiarazioni: i motivi di ricorso devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione formale, non offrire una diversa lettura dei fatti
- La scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede che il pericolo non sia stato provocato da chi la invoca; se il pericolo è stato cagionato volontariamente dall'attore o dal coimputato, la giustificazione non è applicabile
- Per ottenere il riconoscimento della scriminante occorre provare l'esistenza di un pericolo attuale e grave non altrimenti evitabile e la proporzionalità della reazione rispetto al danno temuto
- In ricorso per cassazione è più efficace contestare la legittimità della motivazione (ad esempio illogicità motivazionale in senso giuridico, carenze istruttorie formali, violazioni di norme processuali) piuttosto che proporre una diversa valutazione delle prove
- Le censure che si limitano a porre in luce presunte incongruenze fra dichiarazioni senza indicare un concreto vizio di diritto o di motivazione sono destinate all'inammissibilità
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