Cassazione Civile, Ordinanza n. 30760/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da diversi avvisi di accertamento con cui l'ente regionale richiedeva a una società di leasing il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2011, oltre interessi e sanzioni, in relazione a un veicolo di proprietà della società e concesso in locazione finanziaria a un utilizzatore. La società sosteneva che, dopo la modifica del 2009, il soggetto passivo del bollo, in caso di leasing, fosse esclusivamente l'utilizzatore e non anche la società concedente; la regione, invece, assumeva che la modifica avesse solo aggiunto l'utilizzatore tra i soggetti obbligati, senza escludere il proprietario, con conseguente solidarietà passiva. La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto gli appelli della società, deducendo due motivi: (1) violazione delle norme del 2015 e del 2016, per avere la CTR ritenuto che l'abrogazione della norma interpretativa del 2015 avesse efficacia retroattiva; (2) violazione della disciplina sostanziale della tassa automobilistica e delle norme sulla solidarietà, per non avere la CTR escluso che il proprietario-concedente fosse soggetto passivo del tributo in caso di locazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto che la regione aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento oggetto della lite. Ha regolato le spese compensandole integralmente, richiamando il consolidarsi solo successivo dell'orientamento favorevole alla contribuente. In dispositivo la sentenza di merito è stata cassata nei termini conseguenti alla declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 5, comma 29, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
individua il soggetto passivo della tassa automobilistica; nel caso del leasing la questione interpretativa viene risolta dalla successiva legislazione e dalla lettura conforme alla norma interpretativa del 2015.
art. 7, legge 23 luglio 2009, n. 99
ha modificato la disciplina del bollo auto per i veicoli concessi in locazione finanziaria; la Corte lo interpreta, alla luce degli interventi successivi, come fonte della regola per cui il soggetto passivo è l'utilizzatore a titolo di leasing, con applicazione ai rapporti sorti dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016.
art. 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 125
è qualificato come vera norma di interpretazione autentica, con efficacia ex tunc, che individua esclusivamente l'utilizzatore quale soggetto tenuto al pagamento della tassa, salvo il caso di pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing.
art. 7, legge 23 luglio 2009, n. 99
comma 3, come sostituito dal comma 9-ter dell'art. 9-bis del d.l. n. 78/2015
stabilisce che competenza e gettito della tassa sono determinati in relazione alla residenza dell'utilizzatore in leasing.
art. 10, commi 6 e 7, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in l. 7 agosto 2016, n. 160
abroga la norma interpretativa del 2015 e reintroduce, per il futuro, la stessa regola sostanziale che individua nell'utilizzatore il soggetto passivo esclusivo; l'abrogazione non ha effetto retroattivo.
art. 1292 c.c.
richiamato dalla CTR a sostegno della solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore; la Corte esclude che il dato normativo consenta di inferire una solidarietà generalizzata in favore dell'ente impositore.
art. 1294 c.c.
richiamato dalla CTR come regola di presunzione di solidarietà tra condebitori; la Corte afferma che non può essere invocato per affermare l'obbligazione solidale del concedente in assenza di un effettivo obbligo di pagamento in capo a quest'ultimo.
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che la soluzione della questione di diritto sul soggetto passivo possa dar luogo a giudicato sul piano dei rapporti di imposta diversi, trattandosi di questione giuridica non fattuale.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, quando dichiara la cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, di provvedere anche sulle spese dell'intero processo.
art. 385 c.p.c.
richiamato unitamente all'art. 384 c.p.c. per il regolamento delle spese in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma processuale applicabile al giudizio tributario di legittimità.
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dell'economia processuale che giustifica l'ammissibilità del ricorso cumulativo contro più sentenze relative alla medesima questione di diritto.
art. 4 l. 27 luglio 2000, n. 212
evocato dalla Corte per escludere una lettura della legge del 2016 che avrebbe prodotto un irragionevole rovesciamento retroattivo della disciplina tributaria.
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio dell'eccezione di incostituzionalità, ritenuta infondata perché la norma del 2015 è vera interpretazione autentica di un significato già ricavabile dal testo originario.
art. 77, comma 2, Cost.
richiamato nel giudizio sulla legittimità costituzionale della norma interpretativa inserita in conversione; la Corte ritiene che il collegamento con l'oggetto e la finalità del decreto non sia stato spezzato.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica relativa a veicoli concessi in locazione finanziaria, la disciplina applicabile va ricostruita alla luce dell'evoluzione legislativa; la norma interpretativa del 2015 ha efficacia retroattiva e chiarisce che, per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, il soggetto passivo ordinario è esclusivamente l'utilizzatore, salvo il caso di pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing.
- L'abrogazione di una legge di interpretazione autentica non riapre automaticamente la disciplina originaria né produce di regola effetti retroattivi; essa opera ex nunc, sicché non consente di sovvertire la qualificazione già impressa dal legislatore alla norma interpretata.
- La facoltà attribuita alle società di leasing di versare cumulativamente il tributo in luogo degli utilizzatori non implica, di per sé, una solidarietà passiva generalizzata del concedente verso l'ente impositore, quando la legge configura tale pagamento come mera possibilità e non come obbligo.
- Una legge è davvero interpretativa solo se, tra i significati plausibili del testo originario, sceglie una lettura già desumibile con gli ordinari canoni ermeneutici; in tal caso può avere efficacia ex tunc e non viola, per ciò solo, gli artt. 3 e 77 Cost.
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo contro più sentenze, anche relative a annualità diverse, quando le decisioni dipendono dalla soluzione della medesima questione di diritto comune alle varie cause.
- Quando in sede di legittimità interviene l'annullamento in autotutela degli atti impugnati, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, con compensazione se ricorrono ragioni di incertezza o mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.
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