Cassazione Penale, Sentenza n. 27024/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di traffico di stupefacenti (cocaina, circa 2,300 kg) con aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. Motivi svolti: 1) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, contestando l'affidamento su intercettazioni successive ai fatti e carenza di riscontri tangibili; 2) possibile contrasto di giudicati in relazione all'aggravante prevista per il ricorrente ma non contestata al coindagato Del Forte, già giudicato separatamente; 3) violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e del principio di adeguatezza della misura (art. 277 cod. proc. pen.), con censura che il pericolo di reiterazione era apodittico e che misure meno afflittive (anche con braccialetto elettronico) sarebbero sufficienti, dato il limitato profilo criminale del Focarino.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il gip avessero fornito motivazione congrua circa la gravità indiziaria, desumibile da intercettazioni plurime e inequivoche, attività di osservazione, arresti in flagranza e sequestro di oltre 2 kg di cocaina. Ha respinto la censura sul possibile conflitto di giudicati, ritenendo legittima la contestazione provvisoria dell'aggravante. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto presente il requisito di 'concreto e attuale' pericolo alla luce del ruolo, del modus operandi, dei precedenti specifici e del contesto criminale; ha condiviso l'insufficienza di misure meno afflittive. Conseguenze: mantenimento dell'efficacia dell'ordinanza impugnata; dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; attribuzioni di adempimenti alla cancelleria.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Norma richiamata in relazione alla contestazione di concorso di persone; utilizzata come riferimento per l'imputazione collegiale.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Richiamato per configurare la struttura del reato commesso unitamente ad altri soggetti.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1 e art. 80 comma 2 (Testo Unico stupefacenti)
Art. 73 richiede la sussistenza dell'illecito in materia di stupefacenti; art. 80 comma 2 disciplina aggravanti oggettive (es. cessione di particolare rilievo) che possono essere provvisoriamente contestate in sede cautelare.
art. 61-bis cod. pen. (aggravante connessa a organizzazioni mafiose)
Aggravante contestata al ricorrente; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione provvisoria anche se non era stata contestata al coindagato giudicato separatamente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (termini per il ricorso per cassazione)
Norma procedurale richiamata per la formulazione e i termini del ricorso avverso l'ordinanza di riesame.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (pericolo di reiterazione del reato)
La Corte ricorda che, dopo le modifiche del 2015, il pericolo deve essere concreto e attuale: valutazione prognostica fondata su elementi oggettivi, persona, modalità del fatto e contesto, non richiedendo la previsione di una specifica occasione prossima.
art. 277 cod. proc. pen. (adeguatezza della misura cautelare)
Richiama il principio che la misura cautelare deve essere proporzionata e adeguata; la Corte ha però ritenuto insufficiente la prospettiva delle misure meno afflittive data la posizione e il ruolo del ricorrente.
art. 273 comma 1-bis e art. 192 cod. proc. pen. (parametri della gravità degli indizi)
La Corte sottolinea che in sede cautelare è sufficiente la gravità indiziaria e che non si richiedono i parametri più stringenti (precisione e concordanza) propri del giudizio di merito.
legge 16 aprile 2015 n. 47 (modifica art. 274)
Ha introdotto la nozione che il pericolo di reiterazione deve essere 'concreto e attuale', precisata e applicata dalla giurisprudenza citata.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali per ricorso inammissibile)
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di ammende e valutazione della colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sulle comunicazioni e adempimenti a cura della cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare la soglia probatoria è quella della 'gravità indiziaria': i giudici possono fondare la misura anche su intercettazioni e conversazioni plurime e continue, senza dover raggiungere i parametri più stringenti richiesti in giudizio di merito.
- Le intercettazioni anche successive alla commissione dei fatti possono integrare elementi probatori valutabili in fase cautelare se, nel complesso, mostrano connessioni coerenti con gli altri elementi investigativi (osservazione, pedinamento, sequestri, arresti in flagranza).
- L'aggravante oggettiva può essere provvisoriamente contestata nei confronti di uno degli indagati anche se non contestata a un altro soggetto giudicato separatamente: ciò non determina automaticamente conflitto di giudicati.
- Il requisito del pericolo di reiterazione post-2015 richiede che il pericolo sia 'concreto e attuale': non serve una specifica occasione prossima, ma elementi oggettivi che rendano probabile la commissione di ulteriori reati in relazione a ruolo, modus operandi, contesto e precedenti.
- La valutazione di adeguatezza delle misure meno afflittive è concreta e comparativa: il giudice può ritenere gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico insufficienti quando il profilo del soggetto e l'organizzazione dell'attività criminale rendono probabile la reiterazione o l'inquinamento delle prove.
- In sede di legittimità il sindacato è limitato a verificare la congruenza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato; non è possibile riaprire una nuova valutazione piena degli elementi di fatto come in sede di merito.
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