Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02246/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e accettata dai controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che non vi fosse provvedimento sulle spese, perché le parti avevano dichiarato di volerle compensare, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato. Non è entrata nel merito dei sette motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da due atti di trasferimento immobiliare stipulati da una persona anziana in favore di un nipote: una scrittura privata autenticata dell'8 marzo 1994 relativa a un terreno e un atto pubblico del 21 luglio 1998 relativo a un altro immobile, entrambi siti in Nola. La figlia adottiva della disponente, poi deceduta, ha agito sostenendo che tali atti fossero solo apparentemente vendite e in realtà dissimulassero donazioni, con conseguente nullità della prima per difetto di forma, e chiedendo la tutela della propria quota di riserva. Il tribunale ha accertato la simulazione di entrambe le compravendite, dichiarato la nullità della donazione dissimulata nell'atto del 1994 e poi, in sede definitiva, ha aperto la successione ab intestato, assegnato i beni relitti all'attrice e riconosciuto al convenuto un importo per migliorie. In appello il donatario apparente ha contestato l'accertamento della simulazione e la regolazione delle conseguenze patrimoniali; gli eredi della originaria attrice hanno resistito con appello incidentale, lamentando che la legittima non fosse stata integralmente reintegrata. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale sulla simulazione, dichiarato inammissibile quello contro la sentenza definitiva per difetto di interesse, e ha parzialmente accolto l'appello incidentale, condannando il soccombente anche al pagamento di una somma in denaro a reintegra della quota di legittima. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha proposto sette motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 748 c.c.

    La domanda formulata dal donatario per le migliorie non era stata ritenuta correttamente proposta sotto questo profilo; la Corte d'appello ha osservato che tale norma non era quella pertinente per le opere sul bene oggetto di donazione simulata nulla.

  • art. 936 c.c.

    Per le opere asseritamente realizzate sul bene oggetto della donazione nulla, la pretesa doveva essere proposta ai sensi di questa disposizione, e non tramite la domanda effettivamente introdotta.

  • art. 1150 c.c.

    Le migliorie sul bene potevano essere fatte valere, quanto al relativo titolo, ai sensi di questa norma, ma la relativa domanda non era stata proposta in via riconvenzionale nel termine di decadenza processuale.

  • art. 167 c.p.c.

    Le domande riconvenzionali per far valere le pretese sulle migliorie non erano state proposte nel termine di decadenza previsto da questa norma.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la disposizione richiamata per il raddoppio del contributo unificato, non applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • Quando la parte intende ottenere il riconoscimento di migliorie o opere eseguite su un bene, deve proporre la domanda sotto il corretto titolo giuridico e nei termini processuali previsti; in difetto, la pretesa è inammissibile o non scrutinabile.
  • Nel giudizio di legittimità definito per rinuncia non si provvede sulle questioni di merito decise nei gradi precedenti, né si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato se la Corte esclude i presupposti previsti dalla norma.
  • Per contestare la reintegrazione della legittima in presenza di atti simulati o di liberalità dissimulate, la rilevanza delle questioni su valore dei beni, migliorie e imputazioni dipende dalla corretta qualificazione delle domande e dalla tempestiva deduzione delle difese nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.