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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46377/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza (trattazione camerale non partecipata) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3000, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 616 cod. proc. pen..

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza con cui il GIP gli ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., deducendo un'erronea qualificazione giuridica del fatto e sostenendo, in termini generici, l'esistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie (ossia che, se sussistono violazioni astratte di entrambe le norme mediante plurime condotte, il giudice dovrebbe comunque procedere per una sola fattispecie e non condannare per entrambe). La Corte ha ritenuto che il motivo invocato implichi accertamenti di fatto e prove non emergenti con immediata evidenza dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione, e che quindi l'impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. sia inammissibile salvo che la erronea qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza che applica pena mediante patteggiamento; la Corte rammenta che le impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena devono rispettare i limiti procedurali e di sindacato propri della disciplina del patteggiamento.

  • art. 444-bis cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alle sentenze che applicano pena in modo abbreviato: la verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto in tali sentenze è ammessa in Cassazione solo se l'erroneità è immediatamente evidente e palesemente eccentrica rispetto all'imputazione.

  • art. 318 cod. pen.

    Reato contestato (abuso d'ufficio o altra fattispecie a titolo esemplificativo nel testo); la Corte evidenzia che la qualificazione giuridica invocata deve risultare direttamente dall'imputazione per essere sindacabile in Cassazione nel rito del patteggiamento.

  • art. 319 cod. pen.

    Secondo reato contestato (corruzione o connessa fattispecie): la presunta sovrapposizione/specialità tra art. 318 e 319 è stata ritenuta dal ricorrente generica e non immediatamente desumibile dagli atti, quindi non idonea a fondare il ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di ricorso per cassazione per vizio di qualificazione giuridica nelle sentenze di applicazione della pena: il sindacato è ammesso solo quando la qualificazione è manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza che possano essere svolte valutazioni probatorie non immediatamente emergenti.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Autorizza la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata; la Corte l'ha applicato per decidere l'inammissibilità con ordinanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità, altri oneri a carico del ricorrente; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica nelle sentenze di applicazione della pena è molto limitato: è ammissibile solo se l'erroneità è immediatamente e manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
  • Non è possibile fondare l'impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, su valutazioni di fatto o probatorie che non emergano con immediatezza dal capo di imputazione, dalla succinta motivazione della sentenza e dai motivi dedotti nel ricorso.
  • Le questioni di specialità o cumulo tra più fattispecie devono essere dedotte dimostrando con chiarezza e immediatezza il contrasto tra la qualificazione adottata e il contenuto dell'imputazione; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • Se il ricorso risulta inammissibile per i motivi sopra, la decisione può essere adottata con ordinanza e trattazione camerale non partecipata, comportando la condanna del ricorrente alle spese e, in molti casi, ad una somma alla cassa delle ammende.
  • Nella fase difensiva, quando si impugna una sentenza di patteggiamento è strategico focalizzarsi su vizi che risultino palese ed immediatamente desumibili dagli atti formali (capo di imputazione e motivazione sintetica), evitando argomentazioni che richiedano istruttoria o ricostruzione probatoria.

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