Cassazione Penale, Sentenza n. 7827/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferrisi ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art.660 c.p. e confermato le rimanenti condanne (art.81, 612, 614, 660 c.p.). Contestava la qualificazione dell'immobile della persona offesa come "privata dimora" (parte abitazione e parte studio professionale) sostenendo che mancassero i requisiti per la qualificazione come privata dimora e che l'accesso fosse avvenuto dall'ingresso principale trovato aperto e non mediante scavalcamento; deduceva travisamento dei fatti e omessa valutazione di prove decisive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite Cass. SU n.31345/2017) nella definizione di "privata dimora" anche per luoghi adibiti in parte a studio professionale quando sussistono i requisiti richiesti. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato, sulla base di testimonianze, che l'imputato era entrato scavalcando il muro di recinzione, elemento che prova l'intenzionalità dell'accesso. Per queste ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; ha altresì ricordato che la liquidazione del compenso del difensore spettante in caso di patrocinio a spese dello Stato compete al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile.
Norme richiamate
art.81 cod. pen.
Richiamato come norma relativa alla continuazione e al concorso di reati nel capo di imputazione; la sentenza di merito ha applicato la continuazione tra i reati contestati
art.612 cod. pen.
Norma relativa al reato di minaccia: contestata e confermata in parte dalla Corte d'appello, la Cassazione non ha ritenuto di dover riformare la valutazione di merito
art.614 cod. pen.
Norma sulla violazione di domicilio: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione riferita alla nozione di "privata dimora" in relazione all'immobile in parte adibito a studio
art.660 cod. pen.
Reato di molestie o disturbo: la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione; la Cassazione ha confermato l'assenza di motivi per censurare tale accertamento
art.624-bis cod. pen.
Citato per l'interpretazione giurisprudenziale della nozione di "privata dimora": la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha fornito i criteri interpretativi applicati dalla Corte territoriale
Cass. SU, n. 31345 del 23/3/2017 (D'Amico)
Sezioni Unite che hanno definito in termini restrittivi la nozione di "privata dimora": devono concorrere tre elementi (uso per atti della vita privata in modo riservato, durata apprezzabile del rapporto, non accessibilità senza consenso); la Cassazione territoriale ha applicato tali criteri
Sez.5, n. 50192 del 04/11/2019
Giurisprudenza successiva che conferma che rientrano nella nozione di privata dimora anche locali adibiti all'attività professionale quando ne sussistono le caratteristiche (citata a supporto della decisione)
art.616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La nozione di "privata dimora" non si esaurisce nell'abitazione: luoghi adibiti ad attività professionale possono rientrarvi se soddisfano i tre requisiti indicati dalle Sezioni Unite (uso per la vita privata in modo riservato, durata apprezzabile del rapporto, non accessibilità senza consenso).
- Il fatto che un immobile sia in parte studio e in parte abitazione non esclude ipso facto la qualificazione come privata dimora: occorre valutare le modalità di accesso e la riservatezza dell'uso.
- Circostanze fattuali come l'accesso scavalcando una recinzione, anziché usufruire di un ingresso autorizzato, possono essere valutate come prova dell'intenzionalità dell'invasione di domicilio.
- In sede di Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata; motivi generici o che non superano l'argomentazione di merito sono facilmente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende; inoltre la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato è rimessa al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile.
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