Ordinanza n. 131/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo, sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - della nota prot. n. 2926 del 10.2.2026, recante la dichiarazione di inefficacia della CILA prot. n. 1939 in data 28.1.2026 e l’ordine di non eseguire i lavori; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la comunicazione prot. n. 13573 del 21.7.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale recante la dichiarazione di inefficacia di una CILA e l’ordine di non eseguire i lavori, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la nota comunale che ha dichiarato inefficace la CILA presentata il 28 gennaio 2026 e ha ordinato di non eseguire i lavori, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, inclusa una comunicazione comunale del 21 luglio 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, né la ricostruzione completa dei fatti sottostanti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione una relazione sui fatti e la documentazione posta a base del provvedimento, compresi precedenti titoli edilizi e gli atti relativi ai procedimenti avviati e successivamente definiti in relazione a due SCIA.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito mediante sospensione o rigetto. Ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate, ove necessario, mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Nelle more ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando al Comune di Cogoleto di depositare entro il 31 ottobre 2026 una relazione sui fatti di causa e gli atti e documenti sui quali si fonda il provvedimento impugnato, inclusi la comunicazione del 21 luglio 2025, le due SCIA indicate e gli atti successivi relativi ai rispettivi procedimenti. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 27 gennaio 2027 e ha riservato la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, invece che mediante una misura cautelare immediata, attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò sia sufficiente a proteggere le esigenze della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può evitare di concedere o negare immediatamente la sospensione e disporre la sollecita trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nel giudizio amministrativo, qualora la completezza del quadro fattuale e documentale sia necessaria per valutare la legittimità dell’atto impugnato e la domanda cautelare, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione sui fatti e degli atti posti a fondamento del provvedimento.
Come è indicizzato
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