Cassazione Penale, Sentenza n. 21017/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto al regime 41-bis, aveva chiesto l'autorizzazione a un colloquio visivo in videocollegamento con il fratello, anch'egli detenuto in regime differenziato. L'Amministrazione, acquisito il parere della Direzione distrettuale antimafia, negò l'autorizzazione; il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale di sorveglianza di Milano confermarono il diniego. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 27 e 29 Cost., di varie norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 1, 15, 18, co. 3, 28 e 41-bis Ord. pen.) e di disposizioni regolamentari, sostenendo il diritto costituzionale al mantenimento delle relazioni familiari e che il videocollegamento, adeguatamente controllato, poteva concorrere a tale tutela senza pregiudicare la sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il regime 41-bis non esclude in via di principio colloqui telefonici o visivi a distanza tra detenuti con vincoli familiari, ma tale diritto va bilanciato con le esigenze di sicurezza. La Corte ha confermato che il parere della Direzione distrettuale antimafia, seppure non vincolante, fornisce elementi conoscitivi qualificati che la Direzione di istituto e la magistratura di sorveglianza devono attentamente considerare; la magistratura di sorveglianza deve verificare la consistenza fattuale degli elementi indicati. Nel caso concreto il parere della DDA di Napoli riportava specifici elementi investigativi idonei a ritenere i due fratelli apicali di un sodalizio camorristico tuttora operativo, con ruolo di indirizzo e controllo; tali informazioni erano ritenute sufficienti a giustificare il diniego dei colloqui in videocollegamento. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 27
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio della rieducazione della pena; la Corte riconosce l'esigenza di contemperare tale principio con esigenze di sicurezza ma non ritiene la norma idonea a imporre automaticamente il diritto al colloquio visivo senza valutazione del rischio.
Costituzione italiana, art. 29
Invocata dal ricorrente per la tutela dei rapporti familiari; la Corte la considera rilevante ma subordinata al bilanciamento con l'ordine e la sicurezza pubblica nel contesto 41-bis.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis (legge 26 aprile 1975, n. 354)
La Corte afferma che il regime differenziato non esclude in linea di principio la possibilità di colloqui a distanza tra detenuti familiari, ma impone che ogni autorizzazione sia rapportata alle esigenze di sicurezza che fondano il 41-bis.
Ordinamento penitenziario, artt. 1, 15, 18 co. 3, 28
Richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto al mantenimento delle relazioni familiari e le modalità di svolgimento dei colloqui; la Corte li interpreta nel senso che tali diritti vanno bilanciati con le stringenti esigenze di prevenzione e ordine connesse al regime 41-bis.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 61 co. 2 e 73
Norme regolamentari richiamate in ordine alle modalità esecutive dei colloqui; la Corte le pone nel quadro del necessario contemperamento tra diritti e sicurezza.
Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, art. 16.2
«eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione»
La Corte interpreta la circolare come modello applicabile anche ai colloqui visivi a distanza: la richiesta del parere della DDA integra l'istruttoria amministrativa e fornisce elementi conoscitivi rilevanti che devono essere attentamente considerati dalla Direzione di istituto e dalla magistratura di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 616
Invocato per disporre la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il regime 41-bis non esclude di principio colloqui telefonici o visivi a distanza tra detenuti legati da rapporti familiari, ma l'esercizio di tale diritto richiede un bilanciamento concreto con le esigenze di ordine e sicurezza.
- Il parere della Direzione distrettuale antimafia, pur non essendo vincolante, rappresenta una fonte informativa qualificata che la Direzione di istituto deve considerare e la magistratura di sorveglianza non può ignorare senza motivazione adeguata.
- La magistratura di sorveglianza deve verificare la consistenza fattuale degli elementi indicati dalla DDA; se tali elementi sono specifici e dotati di efficacia predittiva ostativa, il diniego è giustificato.
- Il videocollegamento può essere ammesso se le misure di controllo rendono il colloquio compatibile con la sicurezza; tuttavia, quando emergono indici concreti di rischio (es. ruolo apicale in organizzazione criminale e capacità di mantenere influenza esterna), il divieto è legittimo.
- La sola comunicazione epistolare può concorrere nella valutazione ma non automaticamente sostituire il valore relazionale del colloquio visivo; serve una valutazione caso per caso.
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