Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 809/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015 formulata dal ricorrente, richiedente protezione internazionale, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, e per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese non indicato nel testo ed entrato in Italia nel giugno 2025, presentava un'istanza per l'applicazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, dichiarando di trovarsi in condizioni di indigenza. In assenza di risposta, reiterava la domanda il 4 dicembre 2025 e proponeva ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna dell'Amministrazione a provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale all'accesso immediato all'accoglienza. In corso di giudizio il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di pronunciarsi. La difesa erariale eccepiva l'inammissibilità della domanda cautelare nel rito del silenzio, l'insussistenza dei presupposti del silenzio-inadempimento — sostenendo che l'Amministrazione avrebbe riscontrato l'istanza per indisponibilità di strutture — e la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente era stato ammesso alle misure di accoglienza. Il ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere perché l'ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Esamina comunque le questioni sollevate dall'Amministrazione, trattandosi di una decisione di merito: respinge l'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare, affermando che il rito sul silenzio non esclude l'esame cautelare in ossequio all'effettività della tutela giurisdizionale; respinge inoltre la tesi secondo cui vi sarebbe stato un riscontro amministrativo, poiché di tale riscontro non emergeva traccia dagli atti. L'avvenuta ammissione all'accoglienza determina il venir meno dell'interesse alla decisione. Non dispone la rifusione delle spese, ritenendo che, pur in presenza di soccombenza virtuale dell'Amministrazione, il pagamento in favore dello Stato previsto per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non trovi applicazione quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale. Liquida separatamente il compenso del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 142/2015

    Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oggetto dell'istanza del ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti; il giudizio è stato deciso con tale modalità.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 35 c.p.a.

    È richiamato dall'Amministrazione in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'ammissione del ricorrente all'accoglienza.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano, insieme all'art. 1 c.p.a., il principio di effettività della tutela giurisdizionale e impediscono di escludere in via generale l'esame della domanda cautelare nel rito sul silenzio.

  • art. 1 c.p.a.

    Ribadisce il principio di effettività della tutela nel processo amministrativo.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Prevede il pagamento delle spese in favore dello Stato quando la parte soccombente non ammessa al patrocinio deve rifondere le spese alla parte ammessa; il TAR ne esclude l'applicazione quando il soccombente è un'Amministrazione dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell'impegno professionale

    È richiamato quale criterio per la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Concorrono a qualificare la statuizione di liquidazione del compenso come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    Contribuisce a fondare la natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso del difensore.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'instaurazione del rito speciale non esclude in via generale l'esame di una domanda cautelare, dovendo essere assicurata l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 1 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione adotta una misura integralmente satisfattiva della pretesa azionata; in tal caso il giudice definisce il giudizio con una decisione di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'asserito riscontro dell'Amministrazione all'istanza del privato non è idoneo a escludere il silenzio-inadempimento se non risulta documentato agli atti del giudizio.
  • Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa nei confronti di un'Amministrazione statale, non si dispone la rifusione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, poiché tale disposizione presuppone una parte soccombente non ammessa al patrocinio; resta possibile la liquidazione del compenso del difensore secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.