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Ordinanza

Ordinanza n. 690/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del Provvedimento della Prefettura UTG di -OMISSIS---OMISSIS- del 24/02/2026, notificato al ricorrente il 25/02/2026, con il quale venivano revocate nei confronti del richiedente asilo le misure di accoglienza

Giustizia amministrativa202600403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura competente, notificato il 25 febbraio 2026, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza in suo favore. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di ricorso né i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori in ordine agli sviluppi successivi alla sospensione del diniego di protezione internazionale disposta dal Tribunale ordinario competente, nonché alle eventuali iniziative amministrative per il reinserimento del ricorrente nel sistema SAI, anche alla luce delle condizioni di vulnerabilità rappresentate.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto che la Prefettura depositi, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata, eventualmente acquisendo informazioni dalla struttura di accoglienza, sui provvedimenti adottati dopo la sospensione del diniego di protezione internazionale e sulle eventuali iniziative per l'inserimento del ricorrente nel sistema SAI, tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità dedotte. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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