Sentenza del 08/11/2022 n. 32844 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. (---) notificata il 1/3/2013 per Euro 1.738,69 oltre interessi, con la doglianza principale che la cartella di pagamento presupposta non sarebbe mai stata validamente notificata (con contestuale rilievo di mancanza di allegazione della cartella alla intimazione, di inesistenza della raccomandata informativa in caso di consegna a familiare convivente, di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, e di ammissione in appello di documenti non prodotti in primo grado).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente esclusione della possibilità di dedurre vizi della cartella non tempestivamente opposti. Ha inoltre confermato la legittimità della produzione documentale in appello (anche se preesistente e non depositata in primo grado) ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 art.58, comma 2. Condanna del ricorrente alle spese processuali e applicazione del contributo unificato come indicato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Consente al concessionario/agente della riscossione la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'AR senza necessità di relata e l'avviso di ricevimento ha efficacia di atto pubblico ai fini probatori.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Autorizza la produzione in appello di prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte era contumace in primo grado; la Corte ha ritenuto corretta l'ammissione della documentazione prodotta da Equitalia in appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 21
Dispongono che ruolo e cartella di pagamento sono atti impugnabili e che la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo; da ciò derivano i termini per proporre opposizione e la regola secondo cui la cartella notifica anche il ruolo.
L. n. 890 del 1982, art. 7
Citata dal ricorrente in relazione agli obblighi di notifica; la Corte non ha ritenuto che imponga un obbligo di allegazione generale tale da annullare l'intimazione quando la cartella viene regolarmente notificata.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27
Riferito alla necessità della raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario; la Corte ha ritenuto che, ove la notifica sia avvenuta mediante raccomandata con AR, non sia richiesto un ulteriore invio che condizioni la validità della notifica.
L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 7
Richiamate in tema di dovere dell'Amministrazione di assicurare la conoscenza degli atti: la Corte osserva che per i tributi non "armonizzati" non sussiste un vincolo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e che la notificazione regolare della cartella assicura la conoscenza dell'atto di riscossione.
L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3
Richiamata in tema di trasparenza e motivazione; la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo rispetto all'intimazione di pagamento quando la cartella prodromica è stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
Richiamato in relazione alla disciplina tecnica della notifica tramite servizio postale e alle modalità di registrazione della firma del ricevente: la mancanza di generalità della persona che ha firmato l'AR non invalida la notifica.
Codice Civile, art. 1335
Richiama la presunzione di conoscenza per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; la Corte la applica alla notificazione tramite servizio postale, superabile solo dimostrando l'impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell'atto.
Codice Civile, art. 2700
L'avviso di ricevimento è atto pubblico con efficacia probatoria e l'ufficiale postale è competente a verificare l'identità del consegnatario, rilevando in tal modo la regolarità della consegna.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata in merito al contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con l'AR e ha efficacia probatoria rilevante: non è richiesta una relata aggiuntiva né l'indicazione delle generalità della persona che ha firmato l'AR per considerarla valida.
- Se l'agente della riscossione prova la regolare esecuzione della notificazione della cartella, il contribuente è precluso dal sollevare in giudizio vizi della cartella stessa che non siano stati tempestivamente opposti; in giudizio possono essere dedotti solo i vizi propri dell'intimazione di pagamento ricevuta.
- La produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado è ammessa nel processo tributario (D.Lgs. n.546/1992, art.58, comma 2), anche se la parte era contumace in primo grado; ciò non costituisce, di per sé, violazione dei principi di lealtà processuale.
- La presunzione di conoscenza derivante dall'arrivo dell'atto al domicilio (art.1335 c.c.) opera con la notifica postale; il contribuente può superarla solo dimostrando di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
- Il dovere di contraddittorio endoprocedimentale dell'Amministrazione è limitato: per i tributi non "armonizzati" non sussiste un obbligo generalizzato salvo che la legge non lo preveda espressamente; la mancanza di allegazione della cartella all'intimazione non annulla automaticamente l'intimazione se la cartella è stata regolarmente notificata.
- Le nullità o vizi formali nella notificazione sono sindacabili, ma devono essere allegati e provati con specificità; contestazioni generiche e non circostanziate circa la conformità tra originale e copia o sulla ritualità della notifica sono normalmente insufficienti.
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