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Legge

L.R. Veneto 36/2012

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

Normativa regionaleL.R. Veneto 36/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 36/2012 modifica la disciplina del piano casa (l.r. 14/2009) chiarendo il calcolo dell’ampliamento del 20% per la prima casa in zona agricola: per edifici con non più di due unità immobiliari, la volumetria massima assentibile va riferita a ciascuna unità. Intervento solo di coordinamento, con efficacia nei limiti temporali della l.r. 14/2009 (istanze entro 24 mesi dall’entrata in vigore).

Modifiche al piano casa veneto per l’ampliamento in zona agricola

Modifiche al piano casa veneto: calcolo degli ampliamenti in zona agricola

La legge regionale del Veneto n. 36 del 10 agosto 2012 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, che disciplina il cosiddetto “piano casa”. L’obiettivo è precisare il criterio di calcolo dell’ampliamento del 20% per gli edifici residenziali in zona agricola, soprattutto per le prime case di abitazione e per gli edifici composti da due unità immobiliari.

Disciplina dell’ampliamento in zona agricola

Per gli edifici residenziali in zona agricola, quando l’ampliamento del 20% è realizzato sulla prima casa di abitazione, la volumetria massima assentibile deve essere calcolata secondo la normativa vigente. La novità introdotta dalla legge del 2012 è che, limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal piano casa, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare e non all’intero edificio, fermo restando il rispetto delle regole generali sul calcolo dell’ampliamento.

Coordinamento con la disciplina generale del piano casa

La legge interviene anche per sopprimere, nell’articolo 9 della l.r. 14/2009, un inciso che richiamava espressamente il criterio di calcolo dell’ampliamento del 20% per gli edifici residenziali in zona agricola sulla base della volumetria massima assentibile. Si tratta di un coordinamento tecnico conseguente alla nuova formulazione dell’articolo 2.

Regole generali richiamate dalla legge sul piano casa

Il testo consolidato della l.r. 14/2009, come richiamato nelle note alla legge, prevede in sintesi che:

  • gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti, entro il 20% del volume per gli edifici residenziali e entro il 20% della superficie coperta per gli edifici ad uso diverso;
  • l’ampliamento deve essere di regola realizzato in aderenza o mediante corpo contiguo già esistente, salvo impossibilità o compromissione dell’armonia estetica;
  • sono computabili anche i recuperi dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011, con esclusione di quelli oggetto di contenzioso;
  • per gli edifici con più unità immobiliari l’ampliamento può essere realizzato separatamente per ciascuna, nel rispetto del limite complessivo;
  • in caso di case a schiera, l’ampliamento è ammesso solo se uniforme su tutte le unità della schiera;
  • sono previste maggiorazioni del 10% in caso di uso di energie rinnovabili con potenza non inferiore a 3 kW e del 15% per edifici residenziali oggetto di riqualificazione energetica fino almeno alla classe B.

Ambito di applicazione e limiti del piano casa

Restano applicabili, nel testo consolidato della l.r. 14/2009, i principali limiti dell’intervento edilizio straordinario: esclusione di numerose tipologie di edifici, compresi quelli nei centri storici salvo specifiche eccezioni, gli immobili vincolati, quelli in aree di inedificabilità assoluta, gli edifici abusivi soggetti a demolizione e altri casi indicati dalla legge. È inoltre prevista la possibilità di modificare la destinazione d’uso entro i limiti della disciplina di zona, con regole particolari per le zone improprie diverse dalla zona agricola e con obbligo di piano urbanistico attuativo nei casi previsti.

Regime temporale

La legge n. 36/2012 non introduce un autonomo termine di efficacia, ma si innesta su una disciplina straordinaria e temporanea. Nei documenti di accompagnamento viene richiamato che il piano casa era applicabile entro il 30 novembre 2013. Inoltre, per la disciplina della l.r. 14/2009, le istanze relative agli interventi dovevano essere presentate entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge originaria, con ulteriori termini per le deliberazioni comunali.

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