Sentenza n. 292/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/18-2022/23 e condannato il Ministero al pagamento di una quota delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro. La sentenza da eseguire aveva riconosciuto il diritto della docente a beneficiare di € 500 annui per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per complessivi € 3.000, mediante il sistema della Carta elettronica, oltre ad avere posto a carico del Ministero una quota delle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha dapprima documentato il pagamento delle spese legali e, successivamente, ha comunicato di avere disposto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato l’avvenuta esecuzione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la refusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo da parte dell’Amministrazione ha confermato la fondatezza della pretesa della ricorrente. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere € 500,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, mentre la restante parte delle spese è stata compensata.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato o comunque esecutiva.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta e viene meno il contrasto tra le parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella pronuncia da ottemperare, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma rileva ai fini della regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In presenza di un adempimento tardivo che confermi la fondatezza della pretesa azionata in ottemperanza, le spese possono essere poste, anche solo parzialmente, a carico dell’amministrazione, pur dopo la cessazione della materia del contendere.
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