Cassazione Penale, Ordinanza n. 05604/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 12 aprile 2024, ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 651 c.p., in relazione a un fatto commesso l'11 dicembre 2018. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti, e ha inoltre eccepito l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte rileva che il motivo sulla responsabilità tende a riproporre valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità e che, quanto alla prescrizione, il rinvio del procedimento per astensione dal 19 aprile all'8 settembre 2023 consente di ritenere la decisione impugnata tempestiva; viene anche richiamata la questione dell'applicabilità della cd. legge Orlando per il periodo temporale del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti e manifestamente infondati. In particolare, la censura sulla responsabilità mirava a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, mentre la doglianza sulla prescrizione è stata respinta poiché il rinvio per astensione ha determinato la tempestività della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 651 c.p.
Norma posta a base della condanna di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che le censure del ricorso miravano a una rivalutazione dei fatti.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila in assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La deduzione della prescrizione deve essere verificata in relazione alla disciplina temporale applicabile e ai periodi di sospensione o rinvio del procedimento; un rinvio per astensione può incidere sul computo e rendere tempestiva la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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