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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29489/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una società, ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per indebita compensazione. La vicenda concreta riguarda l'utilizzo, nell'anno 2018, di più contratti di accollo per estinguere debiti fiscali della società con crediti riferibili ad altri soggetti, ritenuti inesistenti o comunque non compensabili; inoltre veniva contestato l'ulteriore utilizzo di crediti d'imposta inesistenti connessi a presunti progetti di ricerca e sviluppo. Con il ricorso si deducevano: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sulla disciplina della compensazione tributaria, invocando anche sopravvenienze normative e sostenendo l'irrilevanza di prassi amministrative; 2) difetto di motivazione sulla mancanza di dolo e sulla pretesa incertezza normativa, con richiamo all'art. 15 del d.lgs. n. 74 del 2000; 3) travisamento o omessa valutazione della prova testimoniale e documentale in tema di effettività dei progetti di ricerca e sviluppo; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, che il ricorrente assumeva di avere prospettato con memoria ex art. 121 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in parte non proponibile perché fondato su una questione normativa non dedotta nei motivi di appello e comunque manifestamente infondato, poiché la disciplina della compensazione tributaria richiede identità soggettiva tra debitore e creditore e non consente l'uso di crediti di terzi accollanti; ha rilevato inoltre che le sopravvenienze normative invocate non incidevano sulla fattispecie e che la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito il punto. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché reiterava censure di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sull'insussistenza di obiettive condizioni di incertezza idonee a escludere il dolo o a rendere applicabile l'art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000. Anche il terzo motivo è stato reputato inammissibile, perché generico, fattuale e non idoneo a dimostrare un travisamento della prova, essendo la valutazione dei giudici di merito non manifestamente illogica. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta memoria non risultava dagli atti del giudizio di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma incriminatrice contestata per indebita compensazione; la Corte ribadisce che ricorre anche quando il pagamento dei debiti fiscali avvenga mediante crediti d'imposta di terzi accollanti o comunque inesistenti, in contrasto con i limiti della compensazione tributaria.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La compensazione tributaria è ammessa solo tra debiti e crediti riferibili ai medesimi soggetti del rapporto d'imposta; non consente l'accollo fiscale mediante utilizzo di crediti di soggetti diversi.

  • art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Lo Statuto del contribuente non supera i requisiti strutturali della compensazione tributaria né ne consente l'estensione al di fuori dei casi espressamente previsti.

  • art. 15 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    L'esimente per obiettive condizioni di incertezza si applica solo se l'agente abbia potuto confidare in un quadro interpretativo positivo, in orientamenti giurisprudenziali pacifici o dopo essersi informato diligentemente; nella specie tali presupposti sono esclusi.

  • art. 1 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124

    La Corte richiama la giurisprudenza che ne ha escluso la portata innovativa rispetto al regime della compensazione tributaria.

  • legge 19 dicembre 2019, n. 157

    Norma di conversione del d.l. n. 124/2019, richiamata solo per ribadire che non ha modificato il principio dell'assenza di compensazione tra soggetti diversi.

  • d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219

    Le modifiche allo Statuto del contribuente sono ritenute non pertinenti al caso concreto e, comunque, non incidenti sulla disciplina rilevante per la fattispecie contestata.

  • art. 121 c.p.p.

    La memoria asseritamente depositata per chiedere la sostituzione della pena non risulta agli atti del giudizio di appello e quindi non può fondare il motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di indebita compensazione, la compensazione tributaria non può essere realizzata utilizzando crediti d'imposta appartenenti a soggetti diversi dal debitore, perché l'istituto presuppone l'identità soggettiva tra credito e debito fiscale.
  • L'accollo fiscale non elide la struttura legale della compensazione: se il credito utilizzato è di un terzo o è inesistente, l'operazione resta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
  • Le prassi o risoluzioni dell'amministrazione finanziaria non possono derogare alla legge, ma possono rilevare come elemento per escludere l'ignoranza incolpevole o per dimostrare la conoscibilità del precetto.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa richiede un effettivo e serio affidamento dell'agente su indicazioni amministrative, orientamenti giurisprudenziali consolidati o consulenze diligentemente acquisite; non basta la mera complessità della materia.
  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure nuove, cioè questioni non dedotte nei motivi di appello, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
  • La deduzione di travisamento della prova è inammissibile se si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio o se non evidenzia un errore percettivo decisivo e non superato dalla motivazione di merito.
  • La doglianza sulla mancata considerazione di una richiesta di pena sostitutiva richiede un preciso riscontro negli atti; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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