Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19406/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari con la censura che la condotta dell'imputata (erroneo conteggio delle preferenze, attribuzione ai "capolista" anche dei voti di lista privi di preferenza) avesse in realtà alterato il risultato elettorale e doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 104 del d.p.r. n. 361/1957 (illecito dell'ufficiale elettorale che altera il risultato), non già come falso previsto dall'art. 479 c.p.; inoltre si deduce che il GIP avrebbe dovuto restituire gli atti al PM per la riformulazione dell'imputazione invece di pronunciare sentenza, con pregiudizio per il diritto di difesa della parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per carenza di specificità. Ha ritenuto che il GIP avesse motivatamente assolto l'imputata per difetto dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo), avendo accertato che l'errore nel conteggio derivava da ignoranza delle regole elettorali (art. 73 T.U. enti locali) e non da volontà di falsare il risultato. Il ricorso non ha contestato concretamente la motivazione del GIP e la diversa qualificazione proposta sarebbe ininfluente rispetto all'esito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma invocata dal PM e dal GIP in primo grado. La Corte osserva che tale fattispecie, come l'alternativa richiamata dalla parte civile, richiede il dolo: il GIP ha assolto per mancanza dell'elemento soggettivo.

  • art. 104 d.p.r. n. 361/1957

    Norma che punisce il componente dell'ufficio elettorale che con atti o omissioni altera il risultato delle elezioni. La parte civile sosteneva che la condotta rientrasse in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa qualificazione dato che l'assoluzione è stata motivata per assenza di dolo.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte civile per lamentare violazione del diritto di essere giudicato per la fattispecie effettivamente contestata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione del GIP.

  • art. 15 cod. pen.

    Norma richiamata nella doglianza sulla qualificazione del reato; la Corte considera comunque decisivo l'elemento soggettivo comune alle fattispecie invocate.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla parte civile in relazione all'ipotesi di restituzione degli atti: la Corte non ha ritenuto il motivo sufficientemente specifico per affermare l'illegittimità del comportamento del GIP.

  • art. 73 testo unico enti locali

    Richiamato nella motivazione del GIP quale regola contabile delle preferenze: la corte ha ritenuto che l'erroneo conteggio derivasse dalla mancata conoscenza di tale norma, giustificando l'assenza del dolo.

Massime di principio

  • La diversa qualificazione giuridica di una condotta non è decisiva se la decisione di merito si fonda su assenza dell'elemento soggettivo comune alle fattispecie invocate: l'assenza di dolo può determinare l'assoluzione indipendentemente dall'articolazione normativa proposta dal pubblico ministero o dalla parte.
  • Perché un ricorso sia ammissibile in sede di impugnazione è necessario che contenga censure specifiche e che si confronti concretamente con la motivazione del giudice di merito; l'assenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
  • Se la contestazione riguarda alterazione del risultato elettorale, va dimostrato non solo l'errore materiale ma anche la volontà di alterare (dolo) o la sussistenza di una responsabilità che integri la fattispecie elettorale: l'errore per ignoranza delle regole può escludere il reato.
  • Se si ritiene che il capo di imputazione sia errato o incompleto, la via corretta è chiedere la restituzione degli atti o la riformulazione al pubblico ministero con censure puntuali; le doglianze generiche sulla qualificazione giuridica sono spesso inefficaci.
  • La parte civile che invoca un pregiudizio derivante da un'alterazione del risultato deve dimostrare il nesso concreto tra la condotta contestata e il pregiudizio subito (es. che la diversa attribuzione dei voti ha determinato la sconfitta del candidato), non limitandosi a censure astratte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.