Cassazione Civile, Ordinanza n. 35812/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in ragione della definizione agevolata intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del processo estinto tra le parti. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito d'imposta che riteneva essere stato indebitamente utilizzato nell'anno 2002. La società contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla commissione tributaria regionale, che aveva altresì respinto l'appello incidentale. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Successivamente la società ha chiesto la sospensione del processo per definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 119/2018 e poi ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando la domanda di adesione alla definizione agevolata e i modelli di pagamento delle prime rate. L'Agenzia non ha svolto contestazioni; la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 119/2018, il diniego della definizione doveva essere notificato entro il 31 luglio 2020 e, non risultando opposizione dell'Ufficio, ha ritenuto definito il rapporto processuale.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 comma 10 del DL 119/2018
è richiamato come base normativa della richiesta di sospensione e della definizione agevolata del contenzioso tributario.
art. 6, comma 12, D.L. 119/2018
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali
la mancata opposizione dell'Agenzia e l'assenza di un diniego notificato nel termine indicato conducono alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando nel processo tributario sopravviene una valida definizione agevolata della pretesa fiscale e l'Ufficio non notifichi nei termini un diniego, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione del rapporto controverso rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, che restano assorbiti.
- Nel giudizio estinto per cessata materia del contendere, la compensazione delle spese può essere disposta ove la definizione intervenga in corso di causa e non emerga una soccombenza processuale nel merito.
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