Cassazione Civile, Ordinanza n. 35511/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione strutturata tra il 2011 e il 2015 per reperire liquidità finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. I ricorrenti sostenevano di avere venduto vari immobili a una società veicolo, con contestuale locazione degli stessi ai venditori e con un successivo impegno di retrocessione delle quote sociali a prezzo nominale entro il 2025. Secondo la loro ricostruzione, l'operazione era sostanzialmente una vendita a scopo di garanzia o una combinazione negoziale in frode alla legge, con causa illecita per violazione del divieto di patto commissorio; in subordine, era una vendita con patto di riscatto o comunque un negozio simulato. Deducevano inoltre che i canoni di locazione e il meccanismo complessivo mascherassero interessi usurari, che vi fosse sproporzione tra valore dei beni e prezzo, e che il professionista coinvolto avesse svolto responsabilità professionale per avere consigliato e predisposto l'operazione in conflitto di interessi. I motivi di ricorso censuravano la sentenza d'appello per violazione degli artt. 2744, 1344, 1418, 1414, 115, 116 e 1501 c.c./c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la natura commissoria o simulatoria degli atti e nel non esaminare adeguatamente la frode alla legge e la domanda relativa al patto di riscatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del motivo relativo alla mancata considerazione della domanda ex art. 1344 c.c., rilevando che la Corte d'appello aveva esaminato solo il profilo del patto commissorio ex art. 2744 c.c. senza rispondere alla specifica censura sulla nullità per negozio in frode alla legge e sulla causa concreta dell'operazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché esamini effettivamente se il complesso negoziale perseguisse una causa illecita elusiva di norma imperativa ai sensi dell'art. 1344 c.c. Le altre doglianze sono state assorbite, mentre il ricorso è stato accolto per il vizio motivazionale/di omessa pronuncia sulla frode alla legge.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Il divieto di patto commissorio richiede un meccanismo che attribuisca automaticamente al creditore la proprietà del bene in garanzia in caso di inadempimento; se tale meccanismo manca, non può affermarsi la nullità per violazione diretta della norma solo sulla base della struttura formale dell'operazione.
art. 1344 c.c.
La Corte rileva che la censura sulla frode alla legge era stata proposta e non esaminata; il giudice di merito deve verificare se il complesso negoziale sia stato concretamente usato come mezzo per eludere una norma imperativa, valutando la causa concreta dell'operazione.
art. 1418 c.c.
La nullità può discendere dalla illiceità della causa o da violazione di norme imperative, anche in relazione a un'operazione negoziale complessa.
art. 1414 c.c.
La simulazione non è stata ritenuta provata dai giudici di merito; la Cassazione non interviene sul merito di tale valutazione, salvo il rilievo che doveva essere comunque esaminato il diverso profilo della frode alla legge.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata sostanzialmente letta come critica alla ricostruzione del fatto e quindi non come violazione decisiva idonea a sovvertire il giudizio di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura è stata ricondotta alla pretesa errata valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che si trattava di una richiesta di nuovo esame del merito, non consentita in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello in tema di art. 1344 c.c. è stata ritenuta sostanzialmente inesistente, così da integrare un vizio autonomo della decisione.
art. 1501 c.c.
La censura relativa al patto di riscatto è stata assorbita dall'accoglimento del motivo principale e non è stata oggetto di una decisione di merito definitiva in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione del divieto di patto commissorio va distinta dalla censura di nullità per frode alla legge: la prima riguarda l'esistenza di un meccanismo di appropriazione automatica del bene in garanzia, la seconda impone di verificare se il complesso negoziale sia stato concretamente impiegato per eludere una norma imperativa.
- Quando una parte deduce specificamente la nullità ex art. 1344 c.c., il giudice di merito deve affrontare espressamente tale profilo e non può esaurire l'esame nella sola verifica della violazione dell'art. 2744 c.c.
- La causa concreta di un'operazione negoziale complessa deve essere valutata in modo unitario, tenendo conto del collegamento tra i singoli atti e della funzione economico-sociale effettivamente perseguita dalle parti.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto forma di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se la doglianza mira in realtà a una rivisitazione del merito.
- La motivazione è inesistente o apparente quando il giudice omette di misurarsi con una specifica domanda o censura devoluta, specie se questa attiene a un diverso paradigma normativo rispetto a quello esaminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35453/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35454/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35455/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35456/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35459/2022 del 02/12/2022
- ordinanza_civile · 2 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35460/2022 del 02/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →