Cassazione Penale, Sentenza n. 219/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (difesa) avevano chiesto la rideterminazione della pena in esecuzione richiamando la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 nella parte relativa al minimo edittale (ottemperando alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale). Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rideterminato la pena, sostenendo che, nel giudizio di cognizione, la pena era stata commisurata secondo il testo dell'art. 73 vigente all'epoca (modificato dalla legge n. 49/2006) che prevedeva il minimo edittale di sei anni, dunque non era stata applicata la norma dichiarata incostituzionale
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP che aveva rideterminato la pena. Il motivo è che il presupposto per la revisione in executivis (l'applicazione, nel giudizio di cognizione, della norma poi dichiarata incostituzionale) non sussisteva: la sentenza di primo grado aveva applicato l'art. 73 nel testo modificato dalla legge n. 49/2006 (minimo edittale sei anni), pertanto la dichiarazione di incostituzionalità richiamata non poteva comportare la riduzione disposta in esecuzione
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte che fissava il minimo edittale in 8 anni; però l'intervento del giudice dell'esecuzione per rideterminare la pena è possibile solo se, nel giudizio di cognizione, era stata applicata la versione della norma dichiarata incostituzionale
legge n. 49/2006
modifica dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 che prevedeva il minimo edittale di sei anni
La sentenza di cognizione aveva applicato l'art. 73 nel testo introdotto da questa legge (minimo sei anni), perciò la pronuncia di incostituzionalità della diversa formulazione non poteva essere invocata per la rideterminazione in esecuzione
Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anziché sei anni
La pronuncia ha reso possibile istanze di rideterminazione delle pene solo quando la sentenza di condanna avesse effettivamente applicato la formulazione poi censurata; non opera retroattivamente su condanne pronunciate con la versione conforme della norma
art. 444 cod. proc. pen.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La pena concordata e poi applicata nel giudizio di cognizione segue la normativa vigente al momento del giudizio e, se conforme, non può essere riveduta in esecuzione sulla base di una declaratoria che non riguarda la formulazione originariamente applicata
Massime di principio
- L'intervento del giudice dell'esecuzione per rideterminare la pena sulla base di una pronuncia di incostituzionalità è possibile solo se la sentenza di cognizione aveva applicato la norma poi dichiarata incostituzionale
- Occorre verificare la versione della norma vigente al momento del fatto e al momento della decisione di cognizione: se la condanna è stata commisurata secondo una versione diversa e conforme della norma, la declaratoria non legittima la modifica in esecuzione
- Nel caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la pena concordata è valutata secondo la normativa applicata nel giudizio di cognizione; eventuali cambiamenti di compatibilità costituzionale rilevano solo se incidono sulla formulazione effettivamente applicata
- Per valutare richieste analoghe è fondamentale ricostruire la cronologia: data del fatto, data di entrata in vigore di modifiche legislative, data della sentenza di cognizione e data della pronuncia di incostituzionalità
- Se c'è incertezza su quale versione della norma sia stata applicata, la verifica documentale (motivazione della sentenza di cognizione) è preliminare e decisiva per l'esito dell'istanza in esecuzione
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