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Sentenza

Sentenza n. 4482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la mancata considerazione dell’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa aveva presentato all’Università un’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando il proprio curriculum, gli esami sostenuti e i crediti formativi acquisiti. L’Ateneo aveva comunicato di avere acquisito l’istanza senza esito, rilevando l’assenza di posti definitivamente disponibili e la mancata pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che i posti disponibili dovessero essere assegnati mediante avvisi annuali e selezione comparativa fondata sui curricula e sui crediti degli aspiranti, senza riserva o priorità per i candidati collocati utilmente nella graduatoria nazionale di accesso al primo anno. L’Università ha appellato la sentenza sostenendo che il punto 12 dell’Allegato 2 al d.m. n. 583/2022 disciplina prioritariamente l’iscrizione ad anni successivi al primo dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, previo riconoscimento dei crediti, delle propedeuticità e dell’accertamento dei posti disponibili. Solo dopo l’esaurimento dello scorrimento della graduatoria nazionale, e per gli ulteriori posti resisi vacanti, opererebbe il punto 13, relativo agli studenti provenienti da altri corsi o atenei e non sottoposti alla prova nazionale, attraverso un avviso pubblico e una selezione concorsuale. L’appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado e ha chiesto subordinatamente la rimessione della questione all’Adunanza plenaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e salvando gli atti impugnati. Il Collegio ha interpretato congiuntamente i punti 12 e 13 dell’Allegato 2 al d.m. n. 583/2022. Il punto 12 prevede, per i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, la possibilità di iscrizione ad anni successivi al primo previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previo accertamento della disponibilità di posti nella relativa coorte; in presenza di posti disponibili, lo scorrimento della graduatoria opera a beneficio degli studenti non ancora immatricolati ma collocati in posizione utile, comprese le ipotesi di rinunce successive all’immatricolazione. Il punto 13, introdotto dalla clausola “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12”, ha invece natura residuale: si applica dopo che non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale e riguarda gli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei, mediante avviso pubblico e selezione, per ricostituire le coorti nei limiti della programmazione nazionale. Ne deriva che, finché vi siano candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale interessati all’ateneo e siano disponibili posti nella relativa coorte, tali candidati hanno priorità rispetto agli aspiranti esterni che non abbiano sostenuto la prova nazionale di ammissione. Anche per i candidati della graduatoria nazionale resta necessario il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità. Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale, disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o rimettere la questione all’Adunanza plenaria. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.

Norme richiamate

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    La programmazione nazionale degli accessi ai corsi a numero programmato determina la consistenza delle coorti e costituisce il limite anche per la copertura dei posti resisi disponibili negli anni successivi al primo.

  • d.m. n. 583/2022, Allegato 2, punto 12

    Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.

    La disposizione attribuisce priorità ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale, consentendo il loro accesso ad anni successivi al primo quando vi siano posti disponibili, previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità. Lo scorrimento della graduatoria opera anche in caso di rinunce successive all’immatricolazione.

  • d.m. n. 583/2022, Allegato 2, punto 13

    Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12

    La procedura per gli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei, non sottoposti alla prova nazionale, è residuale e può essere attivata soltanto dopo l’esaurimento della possibilità di utilizzare la graduatoria nazionale. Essa richiede la verifica dei posti vacanti, un avviso pubblico e una selezione concorsuale.

Massime di principio

  • Nei corsi universitari ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo deve rispettare la programmazione nazionale delle coorti e può avvenire soltanto nei limiti dei posti effettivamente disponibili per la specifica annualità.
  • Quando il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria nazionale non sia ancora immatricolato e vi siano posti disponibili nella relativa coorte, l’ateneo deve dare priorità allo scorrimento della graduatoria nazionale, previo riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità.
  • La procedura di accesso ad anni successivi al primo prevista per studenti provenienti da altri corsi o atenei, che non abbiano sostenuto la prova nazionale di ammissione, ha natura residuale e può essere attivata soltanto dopo l’esaurimento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale.
  • La procedura residuale per gli aspiranti esterni richiede un avviso pubblico e una selezione concorsuale, finalizzati a ricostituire la consistenza della coorte entro i limiti stabiliti dalla programmazione nazionale.
  • Il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità è necessario sia per l’iscrizione ad anni successivi al primo dei candidati collocati nella graduatoria nazionale sia per la procedura residuale riservata agli aspiranti esterni; tale requisito non elimina però la priorità derivante dalla graduatoria nazionale.
  • La clausola “fermo restando quanto previsto” dalla disciplina dello scorrimento della graduatoria nazionale impedisce di interpretare la procedura residuale come canale autonomo e concorrente, attivabile senza previo esaurimento della graduatoria nazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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