Sentenza n. 776/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1649/2025, pubblicata in data 25/6/2025, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata il 30/7/2025 e passata in giudicato il 30/8/2025 con la quale il Tribunale “ accerta il diritto di CARMEN LOPRETE, con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione di CARMEN LOPRETE, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; ”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e al beneficio complessivo di € 2.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Torino aveva accertato, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero alla messa a disposizione della somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato e chiesto il pagamento delle somme dovute, nonché l'adozione delle misure coercitive necessarie. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., era stato notificato via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di procedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. È stata inoltre applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: la decorrenza è stata fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e il termine finale nell'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure nell'efficacia della nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lettera e)
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nella fattispecie la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento della corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme riconosciute dal giudicato, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta all'esecuzione di un giudicato che accerti un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
- In caso di persistente inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio del potere sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o dell'efficacia della nomina del Commissario ad acta.
- Quando le funzioni di Commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e siano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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