Sentenza n. 1407/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS- relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data -OMISSIS- e recante la qualifica finale di "superiore alla media".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Documentazione caratteristica relativa a un periodo di servizio, recante la qualifica finale di "superiore alla media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica relativa al periodo di servizio in cui aveva ricoperto l’incarico di Capo Sezione Coordinamento Amministrativo, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto violazione della normativa in materia di documentazione caratteristica del personale militare, dell’art. 97 Cost. e delle istruzioni ministeriali sui documenti caratteristici, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità manifesta, erronea valutazione, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. In particolare, ha contestato che, pur dando atto delle difficoltà organizzative e della carenza di risorse dell’ufficio, il giudizio non avesse riconosciuto una valutazione massima e gli avesse addebitato di non avere assolto i propri compiti in modo ineccepibile. Con un secondo motivo ha dedotto contraddittorietà, carenza di motivazione e arbitrarietà del giudizio del compilatore, sostenendo l’incoerenza della valutazione complessiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la documentazione caratteristica costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e viene redatta mediante formulari standardizzati, le cui voci analitiche costituiscono già, attraverso la loro compilazione, una forma di motivazione o, più propriamente, di giustificazione, senza necessità di riferimenti puntuali a singoli fatti o accadimenti. Ha inoltre precisato che ogni periodo valutativo conserva autonoma rilevanza. Nel caso concreto ha ravvisato coerenza tra il giudizio del compilatore e quello dei revisori e ha considerato complessivamente positivo il giudizio di "superiore alla media". Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione emergevano difficoltà del ricorrente nella gestione del personale: diversi addetti all’ufficio avevano chiesto il trasferimento ad altro ufficio, motivando la richiesta anche con difficoltà relazionali con il superiore. Tali elementi giustificavano il mancato riconoscimento del giudizio massimo, pur in presenza di carenze di organico e di una valutazione sostanzialmente favorevole delle qualità e dell’impegno del ricorrente. Non sono state quindi ravvisate contraddittorietà, parzialità, arbitrarietà o carenza motivazionale. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della complessiva buona valutazione ottenuta dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente nell’ambito della normativa sulla documentazione caratteristica del personale militare; il giudice ha ritenuto comunque legittima la valutazione discrezionale espressa nel caso concreto.
art. 1025 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro della disciplina della documentazione caratteristica; il giudice non ha ravvisato violazioni nella valutazione impugnata.
art. 97 Cost.
Il richiamo al principio di buon andamento non conduce all’annullamento, non essendo emersi arbitrarietà, incoerenza o travisamento nella valutazione dell’amministrazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- La documentazione caratteristica del personale militare è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e il relativo sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifeste arbitrarietà, incoerenze, incongruità, travisamenti o carenze dei presupposti.
- La compilazione di formulari standardizzati per la documentazione caratteristica può costituire una sufficiente giustificazione del giudizio, senza necessità di un puntuale riferimento a singoli fatti o accadimenti del periodo valutato, quando le voci analitiche risultino coerentemente compilate.
- Ogni periodo oggetto di valutazione nella documentazione caratteristica conserva una propria autonomia; le valutazioni relative a periodi diversi non devono necessariamente essere uniformi o reciprocamente vincolanti.
- Un giudizio complessivamente positivo, quale quello di "superiore alla media", non è contraddittorio per il solo fatto di non riconoscere la valutazione massima, quando emergano specifiche problematiche, anche limitate, nella gestione organizzativa o dei collaboratori.
- La documentazione relativa a difficoltà relazionali riferite alla gestione del personale può legittimamente concorrere a giustificare una valutazione non massima, anche se l’ufficio abbia contestualmente sofferto carenze di organico e difficoltà organizzative.
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