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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04470/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’avvocato nominato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Secondo il ricorrente, non vi era stata una rituale comunicazione del decreto opposto e le risultanze del sistema informatico non sarebbero state idonee a dimostrare la comunicazione nelle forme prescritte; inoltre, l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili avrebbe escluso qualsiasi comunicazione telematica o cartacea, sicché non poteva pretendersi dalla Procura la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi fondati su omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Inoltre, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione di diritto era stata decisa dal Tribunale in modo conforme all’orientamento della Cassazione. La Corte ha affermato che l’opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dal rito sommario ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché nel caso concreto non risultava tempestività dell’opposizione nemmeno rispetto a tale disciplina, l’inammissibilità per tardività è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese, sia per la qualità di organo propulsore del Pubblico Ministero sia per la mancata difesa degli intimati; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio oppositivo contro il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede la comunicazione del decreto di pagamento al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e richiama l’opposizione ex art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione viene equiparato all’ordinanza appellabile del giudice monocratico, con applicazione del regime impugnatorio corrispondente.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione degli atti processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’onere della prova circa la conoscibilità dell’atto e la tempestività dell’opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione del decreto.
  • Il decreto di liquidazione dei compensi in materia di spese di giustizia è assoggettato al rito sommario di cognizione e deve essere trattato, quanto al regime delle impugnazioni, in modo coerente con i provvedimenti decisori e definitivi ai quali la legge collega termini ordinari e termine lungo.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non contenga una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché tale omissione impedisce alla Corte la chiara ricostruzione del quadro fattuale e processuale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando censura una decisione conforme all’orientamento consolidato della Corte, se non introduce argomenti idonei a superare il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Nel procedimento relativo alle spese di giustizia, la contestazione sulla tempestività dell’opposizione deve misurarsi non solo con la ritualità della comunicazione, ma anche con la disciplina del termine applicabile in caso di mancata comunicazione valida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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