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Sentenza

Sentenza n. 14529/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento- previa tutela cautelare -del provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di turismo da parte del Consolato Generale d'Italia ad Erbil del 2/8/2025 nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dalla destinataria, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.

Giustizia amministrativa202513168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di turismo adottato dal Consolato Generale d'Italia ad Erbil

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego consolare del 2 agosto 2025, richiesto per partecipare al Giubileo a Roma, deducendo la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, l'apparenza della motivazione contenuta nel modulo uniforme Schengen e l'eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento nella valutazione del rischio migratorio. Il diniego era fondato sull'inattendibilità delle informazioni fornite circa le finalità e le condizioni del soggiorno, con conseguente rischio di immigrazione illegale. La relazione consolare indicava, in particolare, che la richiedente aveva omesso di riferire precedenti richieste di visto alla Spagna nel 2023 e alla Grecia nel 2024, entrambe respinte, e che la sua posizione lavorativa ed economica risultava incerta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al preavviso di rigetto, rilevando che il d.l. 145/2024, con effetto dal 5 febbraio 2025, ha eliminato l'obbligo generalmente previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 per i visti d'ingresso in Italia per turismo. Ha escluso il carattere apparente della motivazione, reputando che le ragioni del diniego fossero corroborate dal colloquio consolare e dalla relazione dell'ufficio consolare. La valutazione del rischio migratorio è stata ritenuta fondata su circostanze accertate e su un percorso logico e ragionevole, consistente soprattutto nei precedenti dinieghi non dichiarati e nell'incertezza della posizione lavorativa ed economica. Il Collegio ha inoltre affermato che tale valutazione trova base nell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, nell'art. 4, comma 1, d.m. 11 maggio 2011 e nell'art. 7.12 della decisione della Commissione europea del 19 marzo 2010, e implica un ampio esercizio della discrezionalità amministrativa, con particolare onere probatorio a carico del richiedente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto non applicabile l'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ai visti d'ingresso per turismo, in seguito alla modifica introdotta dal d.l. 145/2024 con effetto dal 5 febbraio 2025.

  • d.l. 145/2024

    Ha eliminato, con effetto dal 5 febbraio 2025, l'obbligo generalmente previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 per i visti d'ingresso in Italia per turismo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno

    La disposizione costituisce la base generale per subordinare l'ingresso dello straniero alla dimostrazione documentale dello scopo e delle condizioni del soggiorno.

  • art. 4, comma 1, d.m. 11 maggio 2011

    di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto

    Impone alle rappresentanze diplomatico-consolari di valutare il rischio di immigrazione illegale e le garanzie di uscita del richiedente alla scadenza del visto.

  • art. 7.12 decisione della Commissione europea del 19 marzo 2010

    Prevede la valutazione del rischio che il richiedente soggiorni illegalmente nel territorio degli Stati membri e della sua intenzione di lasciare l'area Schengen prima della scadenza del visto.

Massime di principio

  • Per le domande di visto d'ingresso per turismo presentate dopo il 5 febbraio 2025, non trova applicazione l'obbligo generale di comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, ove la disciplina speciale richiamata dal giudice abbia eliminato tale obbligo.
  • La valutazione consolare del rischio di immigrazione illegale e dell'intenzione del richiedente di lasciare l'area Schengen alla scadenza del visto costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza e dell'assenza di adeguati elementi istruttori.
  • Anche quando il diniego di visto sia redatto mediante il modulo uniforme Schengen e presenti una motivazione sintetica, la motivazione non è apparente se le ragioni della decisione sono ricostruibili dal colloquio consolare e dalla relazione dell'ufficio consolare, purché fondate su circostanze concrete e su un percorso logico e ragionevole.
  • La valutazione del rischio migratorio può essere fondata, tra l'altro, sulla mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal richiedente e i dati risultanti dalle banche dati Schengen, nonché sull'incertezza della sua posizione lavorativa ed economica.
  • Nelle controversie relative al diniego di visto per rischio migratorio, il richiedente è gravato da un particolare onere probatorio volto a dimostrare gli elementi idonei a superare il fatto impeditivo rappresentato dal rischio di immigrazione illegale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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