Sentenza n. 13729/2026 - Roma, Sezione 2Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del GSE, conosciuto tramite il portale RICOGE, con cui è stata rigettata la sottoscrizione della convenzione per il rilascio e il ritiro dei certificati bianchi relativi a un'unità di cogenerazione ad alto rendimento
Esito
Favorevole al resistente (gestore dei servizi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il rigetto della sottoscrizione della convenzione relativa all'accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011 per la propria unità di cogenerazione ad alto rendimento. In via subordinata aveva chiesto l'accertamento del diritto di accedere al regime di sostegno, la condanna del GSE alla stipula e all'esecuzione della convenzione e all'attribuzione dei certificati bianchi, nonché, ulteriormente, il risarcimento del danno. Prima dell'udienza, con atto depositato il 5 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il GSE ha aderito alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, nel processo amministrativo, viga il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia. La dichiarazione della ricorrente ha quindi imposto la presa d'atto giudiziale della sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito delle censure e delle domande subordinate. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo opera in senso ampio: il ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di prendere atto della perdita dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia e di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame del merito delle domande proposte, comprese quelle subordinate, quando il ricorrente non richieda una decisione ai fini risarcitori o per altri effetti.
Come è indicizzato
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