Cassazione Penale, Sentenza n. 34829/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna pronunziata dal G.I.P. di Taranto (13/01/2020) per violazioni dell'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011: Greco e Zecca erano stati trovati più volte in compagnia di pregiudicati nei pressi del bar 'Smeraldo' di Lizzano e, nel caso di Greco, sono state valutate fotografie pubblicate su profili Facebook; Zecca censura in particolare l'aumento di pena per recidiva e la determinazione della pena base oltre che (nel secondo motivo) un presunto difetto di corrispondenza tra le imputazioni tra primo e secondo grado con richiamo agli artt.25 e 111 Cost.; Greco lamenta l'insussistenza di elementi a conferma della violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi manifestamente inammissibili. Motivi principali: le doglianze sulla valutazione della prova costituiscono richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e, in presenza di doppia conforme (GIP e Corte d'appello), non sono sindacabili a meno che non emerga un travisamento della prova macroscopico e immediatamente evidenziabile dagli atti, cosa non avvenuta. La Corte conferma la correttezza della valutazione probatoria (segnatamente i rilievi dei Carabinieri e le fotografie pubblicate su Facebook) e ritenute legittime le statuizioni sulla recidiva nei confronti di Zecca e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e della gravità della condotta. Le censure sulla dosimetria sono generiche e non esaminano specificamente la motivazione di merito; la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena è insindacabile se motivata. Il motivo di difetto di corrispondenza delle imputazioni proposto da Zecca è infondato in quanto le rubricazioni sono identiche. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
La norma è stata applicata per configurare la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale: la Corte ha ritenuto provati gli incontri dell'imputato con pregiudicati e la loro capacità probatoria (anche in ragione di fotografie e riscontri operativi)
art.99 cod. pen.
Richiamata in relazione alla recidiva contestata a carico di Zecca: la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'aumento di pena e osservato che nel ricorso non è stata contestata in modo specifico la sussistenza dei presupposti di legge
art.133 cod. pen.
Usato come criterio per la valutazione delle attenuanti/agggravanti e per la congruità della punizione: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente richiamato elementi ostativi (precedenti, modalità della condotta) per negare le attenuanti generiche
art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione sollevati dai ricorrenti (omessa motivazione, travisamento della prova, violazione di legge): la Corte valuta tali censure e ne dichiara l'inammissibilità quando si tratta di mera rivalutazione di merito
art.125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato da Greco tra le censure relative alla decisione di merito; la Corte non ha ritenuto emergere nullità o vizi tali da incidere sulla motivazione
art.546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato da Greco per dedurre nullità della sentenza d'appello: la Corte ha ritenuto la censura infondata e la motivazione priva di vizi logici tali da configurare nullità
art.25 Cost. e art.111 Cost.
Invocate da Zecca per presunte violazioni del diritto di difesa e della legalità della punizione: la Corte ha ritenuto che non sussistano differenze tra le imputazioni di primo e secondo grado e che non sia stata violata la garanzia costituzionale lamentata
art.616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma equitativamente liquidata (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende nell'ipotesi di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme (conferma della responsabilità da parte di primo e secondo grado), la Cassazione non ammette la semplice rivalutazione del materiale probatorio: il travisamento della prova rilevante deve emergere in modo macroscopico e immediatamente evidente da atti specificamente indicati
- Le censure sulla determinazione della pena (dosimetria) sono inammissibili se generiche: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella quantificazione purché fornisca una motivazione, anche sintetica, richiamando i criteri dell'art.133 c.p.
- L'applicazione della recidiva (art.99 c.p.) può essere sindacata in Cassazione solo se si contesta specificamente la sussistenza degli elementi normativi della recidiva; una contestazione generica non è sufficiente
- Se un ricorso sostiene un vizio di violazione del diritto di difesa per presunte discordanze tra le imputazioni di primo e secondo grado, occorre dimostrare concretamente la discrepanza testuale o sostanziale: l'accertamento della identità formale delle rubricazioni rende la censura infondata
- Per rendere efficace un ricorso per cassazione basato su nullità o motivazione carente bisogna indicare precisamente gli atti, le parti del provvedimento e gli elementi omessi o travisati, dimostrando che tali vizi incidono sulla decisione in modo decisivo
- Quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile è possibile la condanna al pagamento delle spese e di una somma per la Cassa delle ammende; quindi valutare la non manifestata infondatezza prima di proporre ricorso e curare la specificità delle censure
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