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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34829/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna pronunziata dal G.I.P. di Taranto (13/01/2020) per violazioni dell'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011: Greco e Zecca erano stati trovati più volte in compagnia di pregiudicati nei pressi del bar 'Smeraldo' di Lizzano e, nel caso di Greco, sono state valutate fotografie pubblicate su profili Facebook; Zecca censura in particolare l'aumento di pena per recidiva e la determinazione della pena base oltre che (nel secondo motivo) un presunto difetto di corrispondenza tra le imputazioni tra primo e secondo grado con richiamo agli artt.25 e 111 Cost.; Greco lamenta l'insussistenza di elementi a conferma della violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi manifestamente inammissibili. Motivi principali: le doglianze sulla valutazione della prova costituiscono richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e, in presenza di doppia conforme (GIP e Corte d'appello), non sono sindacabili a meno che non emerga un travisamento della prova macroscopico e immediatamente evidenziabile dagli atti, cosa non avvenuta. La Corte conferma la correttezza della valutazione probatoria (segnatamente i rilievi dei Carabinieri e le fotografie pubblicate su Facebook) e ritenute legittime le statuizioni sulla recidiva nei confronti di Zecca e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e della gravità della condotta. Le censure sulla dosimetria sono generiche e non esaminano specificamente la motivazione di merito; la discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della pena è insindacabile se motivata. Il motivo di difetto di corrispondenza delle imputazioni proposto da Zecca è infondato in quanto le rubricazioni sono identiche. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    La norma è stata applicata per configurare la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale: la Corte ha ritenuto provati gli incontri dell'imputato con pregiudicati e la loro capacità probatoria (anche in ragione di fotografie e riscontri operativi)

  • art.99 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla recidiva contestata a carico di Zecca: la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'aumento di pena e osservato che nel ricorso non è stata contestata in modo specifico la sussistenza dei presupposti di legge

  • art.133 cod. pen.

    Usato come criterio per la valutazione delle attenuanti/agggravanti e per la congruità della punizione: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente richiamato elementi ostativi (precedenti, modalità della condotta) per negare le attenuanti generiche

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione sollevati dai ricorrenti (omessa motivazione, travisamento della prova, violazione di legge): la Corte valuta tali censure e ne dichiara l'inammissibilità quando si tratta di mera rivalutazione di merito

  • art.125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato da Greco tra le censure relative alla decisione di merito; la Corte non ha ritenuto emergere nullità o vizi tali da incidere sulla motivazione

  • art.546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato da Greco per dedurre nullità della sentenza d'appello: la Corte ha ritenuto la censura infondata e la motivazione priva di vizi logici tali da configurare nullità

  • art.25 Cost. e art.111 Cost.

    Invocate da Zecca per presunte violazioni del diritto di difesa e della legalità della punizione: la Corte ha ritenuto che non sussistano differenze tra le imputazioni di primo e secondo grado e che non sia stata violata la garanzia costituzionale lamentata

  • art.616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma equitativamente liquidata (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende nell'ipotesi di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme (conferma della responsabilità da parte di primo e secondo grado), la Cassazione non ammette la semplice rivalutazione del materiale probatorio: il travisamento della prova rilevante deve emergere in modo macroscopico e immediatamente evidente da atti specificamente indicati
  • Le censure sulla determinazione della pena (dosimetria) sono inammissibili se generiche: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella quantificazione purché fornisca una motivazione, anche sintetica, richiamando i criteri dell'art.133 c.p.
  • L'applicazione della recidiva (art.99 c.p.) può essere sindacata in Cassazione solo se si contesta specificamente la sussistenza degli elementi normativi della recidiva; una contestazione generica non è sufficiente
  • Se un ricorso sostiene un vizio di violazione del diritto di difesa per presunte discordanze tra le imputazioni di primo e secondo grado, occorre dimostrare concretamente la discrepanza testuale o sostanziale: l'accertamento della identità formale delle rubricazioni rende la censura infondata
  • Per rendere efficace un ricorso per cassazione basato su nullità o motivazione carente bisogna indicare precisamente gli atti, le parti del provvedimento e gli elementi omessi o travisati, dimostrando che tali vizi incidono sulla decisione in modo decisivo
  • Quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile è possibile la condanna al pagamento delle spese e di una somma per la Cassa delle ammende; quindi valutare la non manifestata infondatezza prima di proporre ricorso e curare la specificità delle censure

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