Sentenza n. 1512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12159/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di rimozione delle opere abusive eseguite sull’immobile, ritenute realizzate in assenza, in totale difformità dal titolo abilitativo o con variazioni essenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la determinazione comunale repressiva. Hanno dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che gli interventi — consistenti in volumi accessori, pavimentazioni, modifiche a parapetti e cancelli e altre opere pertinenziali — non avrebbero alterato lo stato dei luoghi, l’aspetto esteriore degli edifici, la cubatura o la superficie residenziale e sarebbero pertanto esenti dall’autorizzazione paesaggistica. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001, lamentando che l’amministrazione non avesse individuato concretamente la differenza tra le opere assentite e quelle realizzate né motivato puntualmente la qualificazione degli interventi come variazioni essenziali. Gli appellanti hanno inoltre richiamato la presentazione di una DIA nel 2011 e di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica nel 2013, non ancora definita.
La decisione
L’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR, è stato accolto il ricorso di primo grado con annullamento della determinazione comunale impugnata. Il Consiglio di Stato ha richiamato la propria precedente sentenza n. 8456/2025, con la quale era stato annullato l’originario ordine di demolizione relativo alle medesime opere, rilevando la sostanziale analogia tra i due provvedimenti e tra le rispettive motivazioni. Il Collegio ha escluso che le opere costituissero un’unica ristrutturazione edilizia, qualificandole come interventi plurimi, eterogenei e di modesta entità, tra cui tettoie, volumi tecnici, modesti ampliamenti pertinenziali, recinzioni, pavimentazioni e muretti. Tali opere avrebbero dovuto essere esaminate singolarmente, verificando se rientrassero nell’edilizia libera, fossero già coperte dalla DIA o ricadessero nel regime semplificato previsto dal d.P.R. 31/2017 e nell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 149 del d.lgs. 42/2004. L’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare, per ciascun intervento, la concreta non riconducibilità ai regimi semplificati o di esenzione e la specifica lesività rispetto ai valori paesaggistici tutelati, distinguendo le opere non soggette ad autorizzazione, quelle già autorizzate e quelle effettivamente eseguite senza titolo. La motivazione complessiva dell’atto repressivo è stata ritenuta inidonea a giustificare l’esercizio del potere. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 149 d.lgs. 42/2004
esclude l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
L’amministrazione deve verificare concretamente, con riferimento alle singole opere, se l’intervento rientri nell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica e deve motivare le ragioni dell’eventuale necessità dell’autorizzazione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
individua le condizioni in presenza delle quali una variazione possa considerarsi essenziale rispetto al progetto autorizzato
La qualificazione di un intervento come variazione essenziale richiede l’individuazione concreta della differenza tra opere assentite e opere realizzate e una motivazione puntuale dell’amministrazione.
d.P.R. 31/2017
Il regime semplificato deve essere considerato dall’amministrazione nella qualificazione delle singole opere e nella verifica della necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
Massime di principio
- Quando un provvedimento repressivo riguarda una pluralità di opere edilizie eterogenee, l’amministrazione non può qualificarle globalmente come un’unica ristrutturazione senza esaminarle individualmente e indicare, per ciascuna, il regime edilizio applicabile.
- Per stabilire la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione deve verificare puntualmente ogni intervento e motivare la concreta incidenza dell’opera sui valori paesaggistici tutelati, distinguendo le opere esenti, quelle già autorizzate e quelle eseguite senza titolo.
- La qualificazione di opere come variazioni essenziali richiede l’individuazione concreta dello scostamento tra il progetto assentito e quanto realizzato, nonché una motivazione specifica conforme ai presupposti dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001.
- Un ordine di rimozione o demolizione è illegittimo quando la motivazione non consente di comprendere, con riferimento alle singole opere, perché esse siano abusive, non rientrino nell’edilizia libera o nei regimi semplificati e incidano sui valori paesaggistici tutelati.
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