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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18833/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino albanese ha impugnato davanti al giudice di pace il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione ritenendo che, al momento del controllo, l’interessato fosse privo di permesso di soggiorno, scaduto da anni e mai rinnovato, e valorizzando anche una condanna per reati in materia di stupefacenti e la mancanza di passaporto valido. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa valutazione di documenti, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato documenti idonei a dimostrare periodi di regolare soggiorno, il rientro in Albania e il successivo reingresso in Italia in una data compatibile con il soggiorno breve consentito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990 e della l. n. 68/2007, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più accurata prima di espellere uno straniero albanese entrato in area Schengen, anche per verificare la sussistenza dei presupposti per un soggiorno breve fino a 90 giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente articolate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in sostanza a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di pace. Ha osservato che in sede di legittimità è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre non è consentito censurare il mero mancato esame delle risultanze istruttorie quando il fatto decisivo sia stato comunque esaminato dal giudice di merito. Ha inoltre ribadito che il controllo giurisdizionale sul decreto di espulsione riguarda solo l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che la impongono, tra cui la mancanza del permesso di soggiorno, anche se temporanea. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per difetto di effettiva attività difensiva del resistente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    la carenza del permesso di soggiorno integra il presupposto legale per l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non può essere utilizzata per contestare genericamente la valutazione delle prove se il fatto rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione di sovrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    in cassazione è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non l’omesso esame delle singole prove o documenti quando il fatto decisivo sia stato comunque considerato.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di adeguata istruttoria amministrativa prima dell’espulsione.

  • l. n. 68/2007

    richiamata dal ricorrente per affermare che per i cittadini albanesi in area Schengen non è richiesta la dichiarazione di presenza e che è consentito il soggiorno breve entro 90 giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrendone i presupposti, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura sulla valutazione del materiale istruttorio in una doglianza di violazione di legge o di vizio motivazionale, se il fatto decisivo posto a base della decisione è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mancato esame di singoli documenti o prove, quando il fatto controverso sia stato comunque preso in considerazione.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione il controllo del giudice ordinario è limitato alla verifica dell’esistenza, al momento dell’adozione del provvedimento, dei presupposti legali dell’espulsione; la mancanza del permesso di soggiorno legittima l’espulsione anche se la situazione irregolare sia temporanea.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, può essere posto a carico del ricorrente l’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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