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Risoluzione

Risoluzione n. 88 del 4/10/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 88/E chiarisce che l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 12, comma 1, della legge n. 593/1981 si applica anche ai certificati rilasciati da uffici italiani per consentire la richiesta di indennizzi secondo la legge slovena sulla riparazione dei torti, poiché tali documenti sono connessi a fatti e status derivanti dal secondo conflitto mondiale.

Esenzione dall’imposta di bollo per certificati destinati alla legge slovena sulla riparazione dei torti

Esenzione dal bollo per certificati relativi agli indennizzi sloveni

La Risoluzione n. 88/E affronta il tema dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo ai certificati rilasciati da uffici italiani per finalità connesse alla procedura prevista dalla legge slovena sulla riparazione dei torti. Il documento interpreta l’art. 12, comma 1, della legge n. 593/1981 alla luce della sua ratio di agevolazione per documenti e atti relativi a danni di guerra.

Quadro normativo richiamato

La legge n. 593 del 1981, dedicata allo snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni, ai danni alleati e ai debiti delle formazioni partigiane, prevede specifiche ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo ulteriori rispetto a quelle della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

In particolare:

  • l’art. 12, comma 1, stabilisce l’esenzione dal bollo per i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra;
  • l’art. 1 della stessa legge richiama, per la disciplina semplificata, le domande di indennizzi e contributi presentate ai sensi di specifiche leggi italiane, tra cui la L. 27 dicembre 1953, n. 968, la L. 9 gennaio 1951, n. 10 e il D.Lgs. 19 aprile 1948, n. 517.

Il quesito presentato

L’istante, cittadino italiano, rappresenta che alcuni suoi familiari hanno soggiornato in campi profughi in varie città italiane durante il periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Egli intende presentare, in proprio e quale erede dei familiari defunti, domanda alle autorità slovene per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge slovena del 25 ottobre 1996, nota come “Legge sulla riparazione dei torti”.

Per la domanda occorre allegare documentazione comprovante i torti subiti, come ad esempio:

  • certificato attestante la qualifica di profugo;
  • certificato di residenza storico;
  • certificato delle vicende domiciliari.

L’istante segnala che alcuni uffici della Pubblica Amministrazione italiana rilasciano tali certificati in esenzione da bollo, mentre altri li assoggettano all’imposta. Una Prefettura ha sostenuto che l’esenzione dell’art. 12, comma 1, L. 593/1981 non si applicherebbe, poiché riferita alle sole domande presentate ai sensi delle leggi italiane espressamente menzionate nell’art. 1 della medesima legge.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo l’istante, la norma dell’art. 12, comma 1, L. 593/1981 prevede un’esenzione generale per tutti gli atti e documenti relativi a procedure attinenti ai danni di guerra. Di conseguenza, anche la documentazione necessaria per ottenere gli indennizzi previsti dalla normativa slovena dovrebbe rientrare nell’ambito dell’esenzione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la legge n. 593/1981 è finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione degli indennizzi per danni occorsi nell’ambito della seconda guerra mondiale. L’art. 1 disciplina la presentazione di istanze di conferma per le domande di indennizzo e contributo di guerra non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della legge, ma tale previsione riguarda solo le istanze presentate ai sensi delle leggi italiane richiamate.

Tuttavia, l’art. 12, comma 1, nel prevedere l’esenzione dal bollo per i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, non contiene un richiamo espresso alle sole leggi italiane menzionate dall’art. 1.

L’Agenzia richiama il principio per cui le norme agevolative o di esenzione fiscale, essendo eccezionali, devono essere interpretate in modo strettamente letterale; al tempo stesso, la disposizione va letta in chiave sostanziale, considerando la ratio comune delle norme emanate nel dopoguerra per riconoscere un ristoro patrimoniale ai soggetti danneggiati dal conflitto.

Conclusione della risoluzione

Poiché la condizione di profugo dell’istante e dei suoi familiari risulta direttamente connessa agli eventi della seconda guerra mondiale, l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione di cui all’art. 12 della legge n. 593/1981 anche ai documenti rilasciati da uffici italiani che attestano fatti e status necessari per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge slovena sulla riparazione dei torti.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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