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Sentenza

Sentenza del 25/06/2020 n. 1939 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società - Società in nome collettivo - Debiti sociali - Socio - Responsabilità solidale - Operatività - Socio - Impugnazione - Ammissibilità - D.lgs 546/1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il socio ha contestato la pretesa tributaria relativa a debiti della società in nome collettivo, pur non essendo stato destinatario degli atti impositivi che avevano formato il ruolo nei confronti della società. La questione riguarda l’operatività della responsabilità solidale e illimitata del socio ex art. 2291 c.c. per i debiti tributari sociali e l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti presupposti ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992. Il testo fornito non riporta gli specifici motivi di merito né ulteriori fatti, importi o date.

La decisione

Il principio affermato è che il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente e illimitatamente anche dei debiti tributari sociali iscritti a ruolo. Non è necessario notificargli l’avviso di accertamento né la cartella di pagamento: è sufficiente la notifica dell’avviso di mora, che gli consente di impugnare tale atto insieme agli atti presupposti non notificati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’esito concreto del ricorso, né le statuizioni sulle spese; pertanto non consente di stabilire quale parte abbia formalmente vinto.

Norme richiamate

  • Art. 2291 c.c.

    La responsabilità solidale ed illimitata del socio in base all'art. 2291 c.c. per i debiti della società in nome collettivo opera anche per i rapporti tributari.

    Il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente e illimitatamente anche dei debiti tributari della società, benché non abbia partecipato agli atti impositivi rivolti alla società.

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992

    Il socio potrà dunque ricorrere ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 impugnando congiuntamente gli atti presupposti.

    Quando al socio viene notificato l’avviso di mora senza che gli siano stati notificati gli atti impositivi presupposti, egli può impugnare l’atto ricevuto insieme agli atti presupposti non notificati.

Massime di principio

  • Il socio di una società in nome collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei debiti tributari iscritti a ruolo a carico della società, in ragione della responsabilità solidale e illimitata prevista dall’art. 2291 c.c.
  • Ai fini della riscossione nei confronti del socio, secondo il principio riportato, non occorre notificargli separatamente l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento: è sufficiente la notifica dell’avviso di mora.
  • Se gli atti presupposti non sono stati notificati al socio, l’avviso di mora può essere impugnato congiuntamente a tali atti ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
  • Il testo fornito enuncia il principio giuridico, ma non documenta l’esito processuale concreto; l’indicazione del resistente come vincitore non è verificabile sulla base delle informazioni disponibili.

Testo integrale

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