Cassazione Penale, Sentenza n. 08148/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del 21/10/2025 con cui il Tribunale di Livorno ha disposto nuovamente il dissequestro e la restituzione dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio (FY 012 ZH). L'unico motivo dedotto è la violazione dell'art. 623 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe ritenuto precluso l'esercizio dei poteri di integrazione e rettifica (artt. 309 e 324 c.p.p.) in ragione della presunta assoluta carenza di motivazione del decreto di sequestro in ordine al periculum in mora, senza però adempiere all'obbligo imposto dalla Corte di Cassazione (sentenza rescindente dell'11/09/2025) di procedere a una rinnovata e autonoma verifica del requisito cautelare oggetto dell'annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Livorno affinché proceda a nuovo esame specifico e motivato sulla sussistenza del periculum in mora. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non si è conformato al dictum della sentenza rescindente (art. 627 c.p.p.), essendosi limitato a negare l'integrazione motivazionale senza effettuare la verifica puntuale richiesta, violando così l'obbligo di colmare la lacuna motivazionale indicata dalla Cassazione. Va inoltre ricordato che la Corte ha precisato i limiti: il giudice del rinvio non può reiterare i vizi già censurati e deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati, pur conservando un autonomo potere valutativo.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma penale relativa alla truffa, richiamata in relazione al procedimento penale che ha dato luogo al sequestro preventivo del veicolo
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma penale relativa al riciclaggio/impiego di proventi illeciti, richiamata nel capo di imputazione del procedimento che ha determinato il sequestro
art. 309 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del riesame poteri integrativi e rettificativi: la Corte chiarisce che tali poteri non possono essere invocati quando il decreto sia affetto da carenza assoluta di motivazione, ma se la Cassazione ha annullato con rinvio per carenza motivazionale il giudice di rinvio è tenuto a colmare la lacuna procedendo a autonoma valutazione
art. 324 cod. proc. pen.
Riferito ai poteri del giudice nel riesame: la Corte osserva che il giudice del rinvio deve esercitare il potere-dovere di riesame entro i limiti imposti dalla sentenza di annullamento
art. 623 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro di legittimità: il ricorso denunciava violazione di tale disposizione nella parte in cui il giudice del riesame non si sarebbe uniformato alle indicazioni della Corte di Cassazione
art. 627 cod. proc. pen.
Stabilisce il vincolo del giudice del rinvio alla sentenza di annullamento della Cassazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia conformato al dictum contenuto nella precedente sentenza rescindente
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini)
Principio secondo cui l'annullamento con rinvio per vizio motivazionale vincola il giudice del rinvio a colmare la lacuna e a svolgere una rinnovata valutazione, pur nel rispetto dei limiti indicati dalla Cassazione
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio un provvedimento per carenza motivazionale su di un punto determinante (es. il periculum in mora), il giudice del rinvio è obbligato a compiere una rinnovata e specifica valutazione di quel profilo e non può limitarsi a dichiarare l'impossibilità di integrazione della motivazione.
- L'annullamento per vizio di motivazione comporta che la Cassazione abbia in concreto integrato la decisione su una questione di diritto, vincolando il giudice del rinvio ai principi enunciati ma lasciando a quest'ultimo un autonomo potere di valutazione, purché sorretto da motivazione nuova e immune dai vizi denunciati.
- Il giudice del riesame può giungere a una conclusione diversa rispetto al precedente giudice di merito purché la nuova decisione sia motivata in modo completo e non reitere i profili di carenza già censurati dalla Corte di legittimità.
- Non è ammissibile che il giudice del rinvio eluda il controllo richiesto dalla Cassazione appellandosi genericamente all'assenza di motivazione originaria: quando la Cassazione ordina la verifica di un requisito cautelare, il giudice del riesame deve svolgere la verifica e motivare specificamente l'esito.
- Nel bilanciamento tra poteri integrativi del giudice del riesame e limiti derivanti dall'assenza di motivazione del decreto originario, prevale l'obbligo di conformazione al dictum della Cassazione quando quest'ultima ha disposto il rinvio per colmare la lacuna motivazionale
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