Cassazione Civile, Ordinanza n. 08067/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La vicenda nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, poi annullato in appello con reintegrazione e condanna della società al risarcimento, sul presupposto che la condotta contestata - consistita nell'asserita mancata partecipazione ad attività sindacale in alcune date e nell'asserito arbitrario allontanamento dal posto di lavoro - fosse, per come concretamente accertata, sanzionabile solo in via conservativa. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, respinto con sentenza n. 6495/2021. Con l'odierno ricorso per revocazione la società lamenta, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto del giudice di legittimità: secondo la ricorrente, la precedente decisione avrebbe erroneamente percepito il contenuto della sentenza d'appello, credendo che il giudice di secondo grado avesse svolto una vera integrazione della nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c. e della proporzionalità della sanzione, mentre in realtà l'appello si sarebbe fondato solo sulla riconducibilità della condotta a una previsione collettiva punita con sanzione conservativa. La società reitera inoltre, per l'eventuale fase rescissoria, i motivi del precedente ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse l'errore revocatorio dedotto, perché la sentenza impugnata aveva percepito correttamente il contenuto della decisione di appello: sia lo storico di lite sia la motivazione della sentenza revocanda mostravano che il giudice d'appello aveva considerato la condotta concretamente accertata come rientrante tra quelle punibili con sanzione conservativa, svolgendo comunque una valutazione di assimilabilità e di proporzionalità. La Corte ha quindi escluso che vi fosse una falsa percezione di un fatto decisivo e ha ribadito che il vizio revocatorio non coincide con un errore di valutazione delle risultanze processuali o con la critica alla sussunzione giuridica operata nella precedente decisione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma, quando ricorra un errore di fatto nei termini di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa, o nell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito punto controverso; non comprende l'errore di valutazione delle prove o delle allegazioni.
art. 2119 c.c.
È richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento; la Corte ribadisce che la sua integrazione non può prescindere dalla valutazione concreta della condotta e della proporzionalità della sanzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti e non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove, l'apprezzamento delle allegazioni o la sussunzione giuridica dei fatti.
- Nella revocazione della sentenza di cassazione, l'errore deve emergere da una divergenza oggettiva tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella desumibile dagli atti interni del giudizio di legittimità, senza risolversi in una critica al merito del precedente giudizio.
- In materia disciplinare lavoristica, la tipizzazione contrattuale delle sanzioni non esaurisce il sindacato del giudice: occorre verificare in concreto la condotta contestata e la proporzionalità della sanzione, potendo le previsioni collettive essere integrate o ridotte rispetto al modello legale della giusta causa e del giustificato motivo.
- La riconducibilità astratta del fatto ad una previsione del contratto collettivo non basta, da sola, a giustificare il licenziamento, se il fatto concreto non raggiunge la soglia della giusta causa o non rende proporzionata la massima sanzione espulsiva.
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